Agevolazioni

Esonero contributivo per le assunzioni di giornalisti

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di Cristian Valsiglio


L'Inpgi, con circolare 28 maggio 2019, n. 4, a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore della legge 205/2017 illustra le modalità di fruizione dell'esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge stessa.
Il motivo di tale ritardo è rinvenibile in un'incertezza interpretativa, relativa alla dotazione finanziaria utilizzabile per il beneficio, risolta da ultimo con la delibera del Cda Inpgi n. 45 del 25 ottobre 2018 approvata con nota prot. 6567 del 13 maggio 2019 dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.
La delibera ha subordinato l'efficacia della disposizione agevolativa e, conseguentemente, la fruizione del beneficio alla stipula di una convenzione Inpgi–Inps, che di fatto resta l'ultimo tassello mancante.
È bene ricordare che l'esonero contributivo in commento spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che il lavoratore non sia stato precedentemente occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. La misura dell'esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 3.000,00 su base annua.
Sotto l'aspetto meramente anagrafico si ricorda che il giornalista, all'atto dell'assunzione o della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, deve avere un'età non superiore a 30 anni, limite elevato a 35 anni per il solo anno 2018.
Il beneficio riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).
La durata dell'incentivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del giornalista, che deve essere intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2018.
Rispetto al beneficio gestito dall'Inps, tuttavia, si rileva che l'esonero è riconosciuto previa autorizzazione dell'Inpgi, al quale il datore di lavoro dovrà inoltrare apposita istanza preliminare (modello SGRV.1) entro 30 giorni dall'assunzione o dalla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro a termine.
Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 ad oggi il beneficio dell'esonero contributivo potrà essere richiesto entro il 27 giugno 2019. Per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della Pec.
Una volta autorizzato il beneficio si dovranno attendere le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero, che non potranno essere diramate prima dell'apposita convenzione Inpgi-Inps sopra richiamata.

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