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Limite massimo proroghe nei contratti stagionali

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di Alberto Bosco

La domanda

Il limite delle 4 proroghe disposto dal D.lgs. 81/2015 è previsto anche per i contratti stagionali. I contratti stagionali possono però superare il limite dei 24 mesi. È frequente che la stessa azienda stagionale stipuli un contratto a termine con lo stesso lavoratore ogni anno (quindi più rinnovi) e che la durata originaria del contratto venga prorogata.Il nostro dubbio verte sul limite delle 4 proroghe. Sono da considerarsi 4 nell'arco di 24 mesi (in questo modo ci sarebbe uno azzeramento del contatore delle proroghe ogni 2 anni) o sono da considerarsi comunque 4 per la totalità dei contratti stipulati tra lo stesso lavoratore e datore di lavoro (saranno da considerarsi nel contatore quindi anche proroghe risalenti a più di 24 mesi prima).

Le 4 proroghe sono riferite a tutti i contratti a tempo determinato stipulati tra lo stesso datore di lavoro e dipendente, anche se molto risalenti nel tempo. La soluzione al vostro problema esiste, ed è rappresentata dalla possibilità di rinnovare il contratto a tempo determinato con il medesimo lavoratore – ossia di procedere a una nuova e successiva assunzione a termine – senza rispettare le pause intermedie (cd. stop and go). Infatti, l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dispone che se il lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi (fino all’adozione del D.M. continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525).

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