Praticantato compatibile con la disoccupazione
Il praticantato in uno studio non fa perdere automaticamente lo stato di disoccupazione. Il giovane decade dalla disoccupazione e dal sussidio solo se supera la soglia dei 4.800 euro annui, che è il limite reddituale stabilito per legge.
A chiarire i dubbi sulla compatibilità tra lo status di disoccupato e il praticantato o le altre forme di lavoro dipendente e autonomo con compensi minimi è la circolare Anpal n. 1 del 2019 varata il 23 luglio.
Le istruzioni intervengono a seguito del Dl 4/2019 che ha reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione. L’Anpal chiarisce che, dal 30 marzo 2019, può essere considerato in stato di disoccupazione, oltre a chi non svolge attività lavorativa né di tipo subordinato né autonomo, anche chi ha comunque piccoli redditi che, appunto, nel caso dei lavoratori autonomi non superino la soglia dei 4.800 euro annui. Il soggetto che rientra in questi requisiti mantiene lo stato di disoccupazione (con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, Did) e si può iscrivere o rimanere nel collocamento ordinario.
Secondo il centro studi del Collegio nazionale degli agrotecnici il chiarimento «ha rilievo - spiega la loro circolare 2687/2019 - in quanto permette, ad esempio, ai giovani iscritti nel registro dei praticanti (che di solito non percepiscono compensi, se non minimi, oppure solo rimborsi spese) di potersi iscrivere al collocamento ovvero, se già iscritti, di potere permanervi con lo status di disoccupato». La stessa regola vale anche per gli iscritti all’Albo, se svolgono l’attività professionale in modo così saltuario da non superare la fatidica soglia dei 4.800 euro annui.
L’Anpal spiega anche che il calcolo del reddito deve essere, come per l’Irpef, basato sul principio di cassa, ovvero sui compensi materialmente incassati nell’anno. Non solo: dal reddito lordo vanno detratti i contributi alle Casse di previdenza.