Previdenza

Settima salvaguardia pensionistica, le istruzioni Inps

di Pietro Gremigni

Le domande per la settima salvaguardia da parte dei soggetti in mobilità o dei prosecutori volontari devono essere presentate all’Inps entro il 1° marzo 2015.
L'istituto di previdenza, con la circolare 1/2016, dopo il ministero del Lavoro, interviene per la parte di propria competenza sulla settima salvaguardia di 26.300 assicurati autorizzata dall'ultima legge di stabilità.

Destinatari – Si tratta sostanzialmente della stessa platea di beneficiari delle precedenti operazioni di salvaguardia, allargata, in funzione dello spostamento in avanti nel tempo della decorrenza pensionistica, a coloro che maturano la decorrenza per andare in pensione con le regole precedenti la riforma Fornero, al 6 gennaio 2017.
In breve gli interessati sono:
- 6.300 lavoratori collocati in mobilità;
- 9.000 prosecutori volontari;
- 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto o per accordo (individuale o collettivo) o per recesso unilaterale;
- 2.000 lavoratori in congedo per assistere i portatori di handicap nel 2011;
- 3.000 lavoratori con contratto a termine o somministrati cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupatisi a tempo indeterminato.
L'Inps gestisce le domande di salvaguardia di lavoratori in mobilità e dei prosecutori volontari, iscritti alle gestioni private dell'Inps, nonché a quelle pubbliche o dei lavoratori dello spettacolo e sport.

Prosecutori volontari – Per i prosecutori volontari già autorizzati e rientranti in uno dei contingenti indicati, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità̀ di mobilità.
Inoltre per la circolare 1/2016 sono ammessi alla salvaguardia anche gli autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 6 dicembre 2011, senza che risulti versato alcun contributo volontario purché;
- abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013.
- alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Domanda – Mentre i cessati dal rapporto i lavoratori in congedo per assistenza handicap e i lavoratori a termine o somministrati, la richiesta va avanzata alle Dtl competenti, i lavoratori in mobilita o in trattamento speciale edile e i prosecutori volontari, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'Inps entro e non oltre il 1° marzo 2016, on line dal sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini in possesso di Pin.
In caso di rigetto della richiesta, gli interessati hanno tempo 30 giorni per fare ricorso alla stessa sede Inps competente.

Compiti dell'Inps – Oltre a procedere all'istruttoria delle domande indicate, l'Inps deve monitorare tutte le richieste al fine di verificare il rispetto dei limiti finanziari previsti dalla legge.
Inoltre il diritto ad accedere alla salvaguardia sarà attestato per tutti i beneficiari dall'Inps, ma non prima del 1° marzo 2016.

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