Contrattazione

Agenzie di assicurazione in gestione libera: modificate le quote del contributo di assistenza contrattuale

di Cristian Callegaro

Sono state modificate le quote relative al contributo di assistenza contrattuale dovuto per i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera UNAPASS.
Attraverso l'accordo – datato 30 luglio 2015 - ANAPA (Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione), UNAPASS (Sindacato nazionale agenti professionisti di assicurazione), F.I.R.S.T./C.I.S.L., F.I.S.A.C./C.G.I.L., F.N.A. e UILCA hanno provveduto ad aggiornare gli articoli 3 e 4 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera del 20 novembre 2014.
In particolare, rispetto al testo previgente, è stata rivista la misura del contributo destinato all'assistenza contrattuale, dovuto ai fini della formazione e gestione del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché per il funzionamento degli strumenti istituzionali.
Salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria, chiunque si avvalga del contratto collettivo nazionale di lavoro predetto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale nelle seguenti misure:
-euro 1,00 a carico di tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti) per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa;
-euro 6,50 a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti) per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa;
-lo 0,25% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile, per 12 mensilità, di tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti), destinato al rimborso per le assenze di malattia dei lavoratori;
-lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile, per 12 mensilità, di tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti) destinato al funzionamento di specifici strumenti contrattuali, al finanziamento delle cedole di cui all'articolo 4, comma 8 lettera a, al finanziamento del RLST.
Il pagamento del contributo inizierà non appena le Associazioni datoriali firmatarie avranno diramato apposita circolare informativa.
Il contributo, comprensivo della quota a carico dei lavoratori trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, dovrà essere versato all'Agenzia delle entrate, a mezzo modello F24, secondo le modalità stabilite dalle apposite convenzioni stipulate con l'INPS dall'Ente Bilaterale.

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