Adempimenti

L’Inps sblocca il recupero del Tfr versato per errore

di Barbara Massara

Arrivano dall’Inps nuove istruzioni operative per la gestione del Tfr indebitamente versato al Fondo di tesoreria e delle relative prestazioni già erogate da parte di aziende con meno di 50 addetti. Le indicazioni sono contenute nel messaggio 3025/2019, che segue quelle fornite con la circolare 37/2018 e fino a oggi di fatto rimaste inattuate. Come già anticipato nel precedente provvedimento, la procedura di recupero si differenzia in funzione della regolarità contributiva delle aziende, quale accertata in via preliminare dall’Inps, nonché in funzione della presenza di lavoratori per i quali sussiste l’obbligo di versamento del Tfr e relativo codice di autorizzazione 1R.

Al messaggio sono allegati diversi fac simile di domanda di rimborso, nonché di dichiarazione del legale rappresentante con la specifica dei documenti da fornire (per esempio buste paga, bonifici), unitamente all’indicazione delle parti del flusso uniemens che in alcuni casi devono essere variate. Inps precisa che tutti i rimborsi saranno erogati al netto delle posizioni debitorie in essere, verificate sull’intera posizione del codice fiscale dell’azienda, senza maturazione di interessi creditori.

Alle aziende regolari con lavoratori per i quali sussiste l’obbligo contributivo, contributivo (in quanto ceduti/trasferiti da aziende con almeno 50 dipendenti, codificati con 2T) l’Inps attribuirà un nuovo codice 7W. Le aziende già correttamente dotate di codice 1R (a cui si aggiungerà il 7W), potranno effettuare i versamenti del Tfr e conguagliare le prestazioni erogate. Quelle cessate o sospese dovranno invece trasmettere flussi uniemens di regolarizzazione per recuperare i Tfr già erogati nonchè aggiornare l’e/c del dipendente modificando il flusso uniemens secondo le istruzioni contenute nell’allegato A.

Per i lavoratori senza obbligo, l’azienda dovrà presentare domanda online di pagamento diretto delle quote accantonate al fondo, nonchè domanda di rimborso attraverso il cassetto bidirezionale per recuperare i Tfr già pagati, a seguito della quale l’Inps effettuerà una regolarizzazione d’ufficio (allegato B).

Per le aziende prive di codice 1R, anche a seguito di revoca, ferma restando l’attribuzione del codice 7W, i Tfr indebitamente versati rimarranno accantonati all’Inps e si dovrà presentare domanda di pagamento diretto, mentre per il recupero dei Tfr già erogati presenterà domanda di rimborso, secondo le indicazioni dell’allegato C.

Le aziende prive di regolarità contributiva in possesso del codice 1R effettueranno in uniemens i relativi versamenti nonché i recuperi delle prestazioni erogate per i lavoratori tenuti all’obbligo,.

Per ottenere invece il rimborso, nei limiti della prescrizione decennale, del Tfr indebitamente versato dovranno trasmettere i flussi uniemens di regolarizzazione dei mesi interessati (con cui restituire anche le misure compensative fruite), attestare di aver comunicato ai dipendenti che i Tfr sono in azienda, nonché inviare la dichiarazione di responsabilità (allegato D). Il rimborso avverrà al netto della rivalutazione.

Alle aziende irregolari prive di codice 1R, sarà l’Inps a comunicare la possibilità di inoltrare la domanda di rimborso, che seguirà lo stesso iter per i dipendenti esclusi dall’obbligo.

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