L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Sostituzione di maternità con congedo ad ore

di Rossella Quintavalle

La domanda

Una lavoratrice alla quale si applica il CCNL Barbieri - Parrucchieri , in maternità obbligatoria, per la quale è stata effettuata un'assunzione agevolata appunto per sostituzione maternità, decide di usufruire del congedo facoltativo ad ore ex DLgs 81/2015. Si può mantenere in servizio la sostituta per le ore "non coperte" dalla titolare del rapporto ? In caso affermativo, la proroga deve essere fatta sempre sostituzione maternità con conseguente fruizione del beneficio fino allo scadere del termine di fruizione massimo dei 12 mesi?

L’articolo 4 del D.lgs. 151/2001 al comma 1 concede la possibilità di assumere personale con contratto a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni previste dallo stesso testo unico. Al comma 3 è inoltre previsto che nelle aziende con meno di venti dipendenti, per tali assunzioni è concesso uno sgravio contributivo del 50% fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Fatte queste premesse occorre distinguere i due argomenti: 1)la possibilità di assumere a tempo determinato in sostituzione di un congedo parentale ad ore; 2) la possibilità di fruire dello sgravio. In considerazione del fatto che all’articolo 32 del citato T.U. è stabilito un termine di preavviso da parte della lavoratrice per avvertire il datore di lavoro della volontà di fruire del congedo parentale che per la richiesta ad ore, ove non disciplinato diversamente dalla contrattazione collettiva di riferimento, è di 2 giorni, e tenuto conto che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale, si perviene alle sotto esposte conclusioni. Il CCNL citato nel quesito prevede tale possibilità così disciplinando ” Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento”. A parere di chi scrive, ove sia possibile per il datore di lavoro pianificare l’organizzazione del lavoro e l’orario della lavoratrice in sostituzione in modo preventivo, l’assunzione in sostituzione può senz’altro avvenire; ad esempio se la lavoratrice da sostituire ha richiesto un congedo di 3 mesi fruendo di 4 ore continuative tutti i giorni, il datore di lavoro ben può effettuarne la sostituzione con un contratto a termine a tempo parziale per le ore di assenza; diversamente la situazione diverrebbe ingestibile. Se una ragionevole pianificazione dunque fosse possibile, il contratto del lavoratore sostituto potrebbe essere stipulato ex novo o prorogato con trasformazione in part-time. Quanto al secondo punto, tenuto conto dello spirito della legge, la possibilità di poter ancora proseguire nella fruizione dello sgravio contributivo non sembra preclusa secondo quanto stabilito dal citato comma 3 dell’articolo 4. Essendo la norma relativa al congedo parentale ad ore piuttosto recente, non esistono ancora esplicite indicazioni dell’INPS circa il diritto alla misura agevolativa. Tuttavia si ricorda che per poter beneficiare della agevolazione il datore lavoro è tenuto ad inviare all'INPS una comunicazione, tramite cassetto previdenziale, per l'assegnazione del codice di autorizzazione 9R. In tale comunicazione il datore lavoro dovrà ben specificare la particolare condizione ed attendere il benestare dell’Istituto.

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