Una lavoratrice alla quale si applica il CCNL Barbieri - Parrucchieri , in maternità obbligatoria, per la quale è stata effettuata un'assunzione agevolata appunto per sostituzione maternità, decide di usufruire del congedo facoltativo ad ore ex DLgs 81/2015. Si può mantenere in servizio la sostituta per le ore "non coperte" dalla titolare del rapporto ? In caso affermativo, la proroga deve essere fatta sempre sostituzione maternità con conseguente fruizione del beneficio fino allo scadere del termine di fruizione massimo dei 12 mesi?
L’articolo 4 del D.lgs. 151/2001 al comma 1 concede la possibilità di assumere personale con contratto a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni previste dallo stesso testo unico. Al comma 3 è inoltre previsto che nelle aziende con meno di venti dipendenti, per tali assunzioni è concesso uno sgravio contributivo del 50% fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un...