Previdenza

Operativo il portale per le detrazioni sul sito dell’Inps

di Antonello Orlando

Attraverso una news rilasciata sul proprio portale pochi giorni fa, l’Inps ha ricordato che i titolari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali a partire da ieri possono accedere alla sezione “Detrazioni fiscali, domanda e gestione” del portale web Inps (procedura Detra) in riferimento all’anno d’imposta 2020.

Attraverso questo applicativo informatico il soggetto, immettendo il codice fiscale, visualizza lo status delle informazioni già inserite al momento della richiesta della pensione. Da parecchi mesi, infatti, nel modulo telematizzato di richiesta delle prestazioni previdenziali, è apparso il collegamento obbligatorio al portale delle detrazioni con cui si può richiedere l’applicazione di un’aliquota Irpef maggiore rispetto a quella spettante sulla base dei soli redditi di pensione, o richiedere espressamente le detrazioni fiscali previste dagli articoli 12 e 13 del Tuir.

Si evidenzia, da un lato, che il decreto legge 70/2011 ha esonerato dalla comunicazione annuale dei dati fiscali relativi alle detrazioni per familiari a carico anche i titolari di pensione (salvo il caso di variazioni del nucleo) e che l'Inps, dall'altro, con il messaggio 5089/2017, ha ricordato che gli assicurati hanno il dovere di dare comunicazione annuale all'Inps dei dati che comportano la variazione del godimento delle detrazioni per redditi di pensione.

Nel portale Detra il beneficiario indicherà per prima cosa i dati necessari al calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia dell’articolo 12 del Tuir, specificando anche l’eventuale percentuale di detrazione spettante per le famiglie con almeno quattro figli a carico (1.200 euro annui). Il modulo prevede poi l’inserimento dei soggetti che compongono il nucleo, compresi i dati inerenti alla rispettiva residenza.

Nel caso di importi pensionistici di modesta entità, il portale Inps consente anche di richiedere l’esenzione fiscale dell’articolo 11, comma 2, del Tuir, il quale prevede la non applicazione dell’imposta per percipienti che godano solo di redditi annui di pensione non superiori a 7.500 euro e di redditi di terreni entro i 185,92 euro, escludendo dal computo anche il reddito collegato al valore dell’abitazione principale.

Per mezzo del portale Inps si può richiedere, inoltre, l’applicazione o meno delle detrazioni per redditi di pensione, che dal 2017 spettano per importi non superiori a 55mila euro. La detrazione potrebbe essere esclusa su richiesta del percipiente per effetto di altre pensioni erogate da Casse di previdenza non afferenti a Inps che portano l’importo complessivo percepito nell’anno di imposta a superare i 55mila euro complessivi o, ancora, per la presenza di altre detrazioni incumulabili con quelle pensionistiche.

È possibile, infine, richiedere l’applicazione di un’aliquota Irpef maggiore di quella calcolabile sulla base dei 5 scaglioni progressivi sui soli redditi di pensione ed escludere l’erogazione del teorico conguaglio fiscale di fine anno a credito del percipiente e del possesso dei requisiti per godere delle detrazioni per familiari a carico nel caso di residenti all’estero.

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