Contenzioso

Legittimità costituzionale dubbia per la Cigs posticipata

di Matteo Prioschi

Con un'ordinanza del 4 luglio, il Tar Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per la decorrenza posticipata della Cigs se la domanda per la stessa viene presentata oltre i 7 giorni previsti dall'articolo 25, comma 1, del Dlgs 148/2015.
In base al decreto di riforma degli ammortizzatori sociali, l'azienda deve presentare domanda di Cigs entro sette giorni «dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale» relativi all'utilizzo dell'integrazione salariale. Tuttavia, in base al comma 3 dell'articolo 25, «in caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima».

In pratica, quindi, il datore di lavoro resta “scoperto” per trenta giorni, perché in tale arco di tempo non può contare sull'integrazione salariale. Ciò, sottolinea il Tar Lazio nell'ordinanza 173/2019, determina alcune conseguenze «di non poco momento».

Innanzitutto l'attivazione posticipata della Cigs frustra le finalità stesse della cassa che sono assistenziali e sociali, e aggrava la situazione di un'azienda che già è in crisi.

Inoltre viene compressa la libertà di iniziativa economica tutelata dall'articolo 41 della Costituzione, perché viene scaricato sul datore di lavoro un onere che lo Stato riconosce come suo, ma posticipandolo. Tuttavia, secondo i giudici, se ci sono i presupposti dell'aiuto «non si intravede la ragione per la quale siffatto onere debba gravare sul datore di lavoro solo perché l'istanza è stata prodotta in ipotesi, l'ottavo giorno dalla conclusione dell'accordo sindacale».

Da ciò consegue anche la sproporzionalità tra il ritardo nella presentazione della domanda, che può anche essere di un solo giorno, e la decorrenza posticipata di trenta giorni. Ma il principio di proporzionalità, secondo il Tar Lazio, è un corollario di quello di ragionevolezza che deve essere rispettato.

Peraltro, viene ulteriormente argomentato, più proporzionata e ragionevole era la previsione dell'articolo 7 della legge 164/1975 secondo cui, a fronte di un ritardo della domanda, l'integrazione salariale veniva erogata a partire da una settimana prima rispetto alla richiesta. Il cambio di regole, secondo i giudici, non trova giustificazione nemmeno leggendo i lavori preparatori del Dlgs 148/2015.

Infine, la decorrenza posticipata della Cigs determina una situazione differente in caso di subentro in un appalto tra le imprese uscenti e quelle subentranti, con violazione del principio di uguaglianza. Questo perché chi assume i dipendenti in applicazione della clausola sociale «non può immediatamente porre in essere le misure integrative del salario, a differenza delle imprese che, essendo già titolari delle posizioni giuridiche datoriali nei confronti dei propri dipendenti, possono anticipare le trattative sindacali e gli accordi negoziali».

Di conseguenza il Tar Lazio dichiara «rilevante e non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 3, del Dlgs 148/2015 in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione e al principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©