Quando i produttori di assicurazioni devono iscriversi alla gestione commercianti
I produttori diretti o liberi di assicurazioni non devono obbligatoriamente iscriversi alla gestione esercenti attività commerciale preso l'Inps e a dirlo, al termine di un'ampia e articolata analisi, è la Corte di cassazione (sezione lavoro, 9 ottobre 2019, n. 25356).
Dall'analisi della normativa di riferimento, infatti, si evince che ai fini dell'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercio è imprescindibile verificare la sussistenza del presupposto specifico che il produttore lavori in favore di agenzie o subagenzie.
Il legislatore, del resto, nel decreto legge numero 269/2003 ha istituito l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti solo per i produttori di assicurazione correlati ad agenti o subagenti, lasciando invece che i produttori diretti ricadano nella regola comune ai lavoratori autonomi che non rientrano nelle gestioni esistenti di cui alla cosiddetta quarta gestione speciale Inps.
Per la Cassazione si tratta, oltretutto, di una distinzione che non si pone in alcun modo in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, posto che il principio di uguaglianza ivi previsto deve sempre essere valutato in relazione necessaria e costante con quanto stabilito dal successivo articolo 38. Come più volte ribadito dalla stessa Consulta, del resto, il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie vigente nel nostro Paese è ispirato al principio della pluralità delle coperture previdenziali ed è regolato dalla discrezionalità del legislatore nella disciplina degli ordinamenti pensionistici.
Ciò determina che è ben possibile che vengano stabilite discrezionalmente le misure e i limiti per le diverse categorie di lavoratori, anche in maniera differenziata per ciascuna di esse, purché si resti sempre entro i confini della ragionevolezza.
Andando più nel dettaglio della questione specifica sottoposta alla sua attenzione, la Cassazione ha ulteriormente precisato che, se il produttore assicurativo non legato ad agenzia svolge la propria attività di ausilio alla Compagnia di assicurazione esercitando a sua volta un'attività di impresa, egli sarà «a pieno titolo passibile di iscrizione alla Gestione commercianti in via ordinaria». Se, invece, la ricerca della clientela è svolta dal produttore con un apporto personale, coordinato, continuativo e privo di carattere imprenditoriale, per lui «vi sarà spazio per l'iscrizione presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995».
Per poter quindi individuare correttamente l'inquadramento assicurativo è indispensabile valorizzare le modalità con le quali il produttore, in concreto, svolge la sua attività di ricerca del cliente assicurativo, posto che in astratto è possibile che il reperimento dei clienti sia svolto sia in forma di impresa, sia in forma autonoma occasionale, sia in forma di collaborazione continuativa.