Contratti di collaborazione coordinata e continua
Per effetto di quanto previsto dal Dlgs 81/2015 i co.co.co a progetto risultano abrogati con decorrenza 25.06.2015 ed è pertanto ammessa la sola stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che al di fuori delle ipotesi tipiche (amministratori, giornalisti, sportivi professionisti, ecc.) per essere genuini devono essere sottoposti all'istituto della certificazione. Con riferimento al quesito formulato dunque, le ipotesi percorribili sono due: la certificazione di un nuovo contratto di cococo, purchè esistano evidentemente i presupposti per ottenerla ovvero la stipula di prestazioni occasionali, ex art. 67 TUIR.