Lavoratori extra negli alberghi
Secondo quanto previsto dall’articolo 93 (Lavoro extra e di surroga) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende del settore turismo, per lavoro extra e di surroga si intendono “speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni”. Lo stesso articolo individua poi una serie di situazioni che possono rientrare nell’alveo di applicazione del lavoro extra e di surroga. E’ la stessa legge a prevedere per il servizio una durata non superiore a tre giorni: secondo la giurisprudenza, tale durata inerisce al servizio e non al contratto, con la conseguenza di non consentire la stipulazione di contratti extra per l’esecuzione di un servizio che ecceda la durata suddetta. In merito al quesito del lettore, si ritiene che, nel rispetto della durata predetta, sia possibile nella settimana stipulare più contratti per più servizi. Ciò dovrà ovviamente avvenire nel rispetto di tutti i requisiti caratterizzanti il lavoro extra, tra i quali la natura del servizio e le mansioni.
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