Solo per la Pa lo stop alla prescrizione dei contributi
La sospensione dei termini prescrizionali in materia contributiva dovuta alle casse previdenziali amministrate dalla Gestione dipendenti pubblici si applica alle sole pubbliche amministrazioni, rimanendo di fatto esclusi i datori di lavoro privato ancorché con personale iscritto all’ex Inpdap. I chiarimenti sono contenuti nella circolare Inps 122/2019, emanata a seguito delle novità introdotte dal Dl 4/2019.
La legge 610/1952 prevedeva, per talune casse dei pubblici dipendenti (Cpdel, Cps, Cpug), che la prescrizione contributiva decorresse trascorsi dieci anni, con l’obbligo del datore di lavoro di accollarsi la maggior quota di pensione derivante dal computo dei periodi lavorati ma non assistiti da contribuzione, poiché prescritti. Tale regola, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nei confronti degli iscritti alla Cpi (insegnanti). La riforma Dini (legge 335/1995) aveva ridotto tali termini a cinque anni, creando al contempo la Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
Con l’accorpamento dell’ex Inpdap in Inps, quest’ultimo ha cercato di colmare le differenze tra le diverse gestioni pensionistiche. Con la circolare 169/2017 ha esteso l’applicazione della pensione a onere ripartito sopra specificato anche al personale iscritto alla Ctps che non risultava destinatario diretto delle disposizioni descritte. L’effetto è quello di calcolare la maggior quota di pensione attraverso la costituzione di rendita vitalizia (articolo 13 della legge 1338/1962) per tutti i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia stata accertata la prescrizione contributiva. Tale onere rimane sempre a carico del datore di lavoro, mentre per gli iscritti alla Cpi può essere sostenuto anche dal lavoratore. L’uniformazione sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2019, termine successivamente differito al 1° gennaio 2020 (circolare 117/2018).
L’articolo 19 del Dl 4/2019 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione relativamente alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’Inps, cui sono iscritti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni (Cpdel – Cassa pensione dipendenti enti locali; Cpi – Cassa pensione insegnanti; Cps – Cassa pensione sanitari; Cpug – Cassa pensioni ufficiali giudiziari; Ctps – Cassa Stato), fino al 31 dicembre 2021.
Entro tale data potrà essere effettuato il versamento della contribuzione dovuta per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014. La sospensione non opera per le contribuzioni dovute dalle stesse amministrazioni pubbliche al Fondo pensione lavoratori dipendenti, ai fondi esonerativi e sostitutivi dell’Ago, nonché alle casse ex Inadel ed Enpas per il pagamento delle prestazioni di trattamento di fine servizio/rapporto.
Per le contribuzioni dovute dal 2015 in avanti si applica l’ordinaria prescrizione quinquennale. Il termine prescrizionale decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con il 16esimo giorno successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce.