Rapporti di lavoro

Somministrazione di lavoro e misure di sicurezza

di Mario Gallo

L'art. 33, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.81/2015, come già stabiliva precedentemente l'art. 21 del D.Lgs. n.276/2003, prevede che nella stesura del contratto di somministrazione di manodopera le parti contraenti – agenzia e impresa utilizzatrice – hanno l'obbligo di riportare “l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate”.
Pertanto, il punto di partenza è la puntuale valutazione dei rischi da flessibilità, basata sul presupposto che l'utilizzo di lavoratori temporanei implica, di per sè, l'esposizione a molteplici rischi particolari aggiuntivi e diverse problematiche operative da risolvere, si veda al riguardo l'apposita tabella allegata.

TABELLA

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