Collaborazioni occasionali dopo il Jobs act
L’articolo 52 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prevede che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ne consegue che, tanto i contratti di collaborazione a progetto quanto le cd. mini co.co.co. non sono più stipulabili a partire dal 25 giugno 2015. Sono invece fatte salve, oltre a quanto disposto dall’art. 409 c.p.c., le ipotesi di cui all’articolo 2, co. 2, citate dal lettore. Un’altra soluzione è costituita da quanto previsto dal comma successivo, in base al quale le parti possono richiedere alle commissioni di certificazione, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al co. 1 (rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, alle quali, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato). In alternativa, è possibile ricorrere al lavoro accessorio.
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