I rimborsi chilometrici per le nuove collaborazioni
Le modifiche apportate dal Dlgs 81/2015 in materia di collaborazioni coordinate e continuative, anche con l’eliminazione del contratto a progetto, non incidono in alcun modo sulla natura fiscale dei compensi e dei rimborsi spese concessi a tali collaboratori. Pertanto i redditi prodotti tramite collaborazione coordinata e continuativa rientrano nella categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in base all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir e seguono le regole di imponibilità proprie dell’articolo 51 del medesimo Testo unico. A questo fine, il comma 5 dell’articolo 51 del Tuir prevede l’esenzione per i rimborsi spese, tra cui rientrano i rimborsi chilometrici calcolati secondo la metodologia accettata dal Fisco (ossia utilizzando i parametri Aci), concessi in occasione di trasferte fuori dal comune della sede di lavoro. Alla luce di questa disposizione pertanto si deve ritenere che i rimborsi chilometrici continueranno a essere esenti alle condizioni citate, anche se erogati a collaboratori coordinati e continuativi.