Un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, prevede "...il presente contratto ha durata di anni uno a decorrere dal 24/10/2011 e sarà tacitamente rinnovato per un altro anno, e così di seguito, qualora non venga data disdetta almeno un mese prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata; resta salvo il reciproco diritto di libero recesso anticipato...". Il contratto è sempre stato tacitamente rinnovato . A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 53 del D.Lgs. 81/15 tale contratto può proseguire dopo il 24/10/2015? In altre parole, possono le parti porre in essere quei comportamenti concludenti che attivino l'efficacia della clausola di rinnovo tacito?
La situazione evidenziata rientra tra quelle a più alto tasso di incertezza. La norma citata, infatti, eliminando di fatto i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, dispone che i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del decreto (ossia il 25 giugno 2015), nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti ...