Contenzioso

Nel contratto di agenzia la clausola risolutiva espressa non si applica automaticamente

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di Vittorio De Luca e Giovanni Iannacchino


Nelle corti di merito si va affermando l'orientamento che, nel contratto di agenzia, riduce l'efficacia della clausola risolutiva espressa, la quale non può legittimamente operare senza una preventiva necessaria indagine giudiziale circa la sussistenza di una giusta causa di recesso per escludere il diritto dell'agente al preavviso.

Un esempio a questo riguardo è la sentenza 218/2013 della Corte d'appello di Milano, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla società preponente la quale chiedeva la revisione della decisione di primo grado del tribunale di Milano, con cui è stato dichiarato illegittimo il recesso fondato su una clausola risolutiva espressa.

La Corte d'appello ha aderito all'orientamento di Cassazione, inaugurato dalla pronuncia 10934/2011, in tema di clausola risolutiva espressa, (articolo 1456 del codice civile), nel contratto di agenzia. Nella prassi negoziale dei contratti di agenzia sono molto diffuse le clausole risolutive espresse che consentono al preponente di far cessare con effetto immediato il rapporto qualora la controparte abbia violato determinate obbligazioni individuate dalle parti stipulanti.

Si tratta di un istituto che consente alle parti di definire a priori alcune ipotesi pattizie di giusta causa di recesso dal contratto. La giurisprudenza si è sempre dichiarata unanimemente a favore dell'apponibilità di questo tipo di clausola al contratto di agenzia (si vedano per esempio le sentenze di Cassazione 197/1987, 4369/1997, 8607/2002), generalmente riferita al raggiungimento di specifici e predeterminati obiettivi di vendita (cosiddetta clausola di produzione minima).

La Corte di appello di Milano ha statuito che l'interruzione di un contratto di agenzia in virtù di una clausola risolutiva espressa presuppone una preventiva indagine circa l'esistenza di un inadempimento dell'agente che integri gli estremi della giusta causa di recesso. Ciò, pur in presenza di una clausola risolutiva espressa legittimamente inserita nel contratto. Pertanto, a parere della Corte, qualora tale verifica dovesse dare esito negativo, all'agente deve essere riconosciuta l'indennità di mancato preavviso.

La Corte di Appello ha inoltre confermato che la valutazione operata dalle parti in merito alla gravità dell'inadempimento con riferimento alle obbligazioni contrattuali contenute nella clausola va verificata caso per caso al fine di escludere il diritto dell'agente all'indennità di cessazione del rapporto, anche in applicazione dell'articolo 1751 del codice civile.
Per la verifica in ordine alla gravità dell'inadempimento, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale, il giudice di secondo grado ha ritenuto che possa essere utilizzata per analogia la definizione di giusta causa prevista per il lavoro subordinato (si vedano le sentenze di Cassazione 20497/2008, 3595/2011, 3869/2011).

L'orientamento che si va affermando anche nelle corti di merito appare in contrasto con la dottrina che vorrebbe escludere qualsivoglia indagine da parte del giudice sulle ragioni alla base del recesso, in quanto la valutazione circa la gravità delle medesime, in virtù dell'articolo 1456 del codice civile, sarebbe operata e condivisa a priori dalle parti del contratto.

Analogamente, la decisione riguarda anche il diritto dell'agente all'indennità di cessazione del rapporto. La valutazione compiuta dalle parti al momento della conclusione del contratto non è infatti considerata decisiva dalla giurisprudenza maggioritaria per l'esclusione dell'agente dal relativo diritto.

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