Previdenza

Pensione da agricoltori anche se si vendono prodotti altrui al dettaglio

di Roberto Caponi

L'attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari – anche non di propria produzione – da parte degli imprenditori agricoli, non fa venire meno la classificazione nel settore previdenziale agricolo, a condizione che il fatturato derivante dalla vendita dei propri prodotti sia prevalente rispetto a quello derivante dalla vendita dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Lo ha precisato l'Inps con circolare la 76/2019, illustrando i riflessi previdenziali delle novità apportate in materia dall'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 700, della legge 145/2018). La nuova disposizione infatti specificato che i prodotti venduti al dettaglio da un'azienda agricola possono anche provenire da altre imprese agricole e possono appartenere a uno o più comparti agronomici diversi da quelli praticati dall'azienda.

Le imprese agricole, in altre parole, possono rivendere prodotti agricoli e alimentari acquistati sul mercato purché:
1.i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio vengano direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli;
2.il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda sia prevalente.

Per quanto attiene alla prima condizione, i prodotti da destinare alla vendita al dettaglio devono essere acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli, senza alcuna intermediazione commerciale (non possono quindi essere acquistati, ad esempio, presso le reti di distribuzione commerciale).

Relativamente alla seconda condizione, la prevalenza deve intendersi riferita al solo fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. Pertanto, conclude la circolare Inps, le aziende che svolgono, unitamente alle attività agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali), anche quella di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari propri e non propri, continueranno a essere assoggettate alla contribuzione agricola unificata, laddove rispettino le condizioni e i limiti sopra precisati.

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