Adempimenti

Fondo di solidarietà, settore del trasporto aereo

di Silvia Cainelli

Con circolare 89 dello scorso 17 giugno, l'Inps ha fornito chiarimenti in ordine alle istruzioni operative illustrate dalla circolare n. 97 del 1° giugno 2017, con cui erano state fornite le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo previste dal decreto ministeriale n. 95269/2016.
Di seguito le informazioni di maggior rilievo.

Termini di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative
L'articolo 7, comma 4, del Dl n. 95269/2016 prevede un termine di 60 giorni dalla data di licenziamento per la presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative della misura della mobilità. Tale disposizione non si applica però alle prestazioni integrative della misura Aspi/Naspi. Per questo motivo dunque non si devono ritenere operative le disposizioni fornite nella circolare n. 97/2017 per la prestazione integrativa della misura Aspi/Naspi.

Compatibilità delle prestazioni integrative
Tra la prestazione integrativa della misura dell'indennità Aspi/Naspi e l'indennità di maternità trovano applicazione le stesse regole di compatibilità previste per l'indennità Aspi/Naspi. Ciò significa che la lavoratrice che entra in maternità durante il periodo di percezione dell'indennità di disoccupazione e della relativa prestazione integrativa del Fondo, ha diritto all'indennità di maternità. L'indennità di disoccupazione Aspi/Naspi e la connessa prestazione integrativa sono quindi sospese per il periodo in cui la lavoratrice percepisce l'indennità di maternità, per riprendere ad essere corrisposte al termine della maternità obbligatoria, per il periodo residuo.

Anche nel caso in cui l'astensione obbligatoria per maternità intervenga durante la fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, l'indennità di maternità sostituisce sia quella di mobilità, sia la prestazione integrativa della misura.

Prestazione integrativa della durata dell'indennità di mobilità
L'Istituto precisa che l'attività di lavoro autonomo o parasubordinata è compatibile con la percezione dell'indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino non siano superiori a 4.800 euro nell'anno solare per l'attività di lavoro autonomo e a 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. Entro i limiti di reddito indicati, quindi, la prestazione integrativa della durata dell'indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma, sia parasubordinata.
Prestazione integrativa della durata dell'indennità di disoccupazione Aspi/Naspi. Se durante il periodo di percezione della prestazione integrativa della Aspi/Naspi il lavoratore disoccupato viene assunto con contratto di lavoro subordinato per:
- un periodo pari o inferiore a sei mesi e percepisce un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (per il lavoro dipendente è pari a 8.000 euro), la prestazione è sospesa d'ufficio. Al termine del periodo di sospensione, la prestazione è nuovamente corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui era stata sospesa;
- per un periodo superiore a sei mesi o a tempo indeterminato e percepisce un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dal diritto alla fruizione della prestazione integrativa.

Se invece il lavoratore in corso di fruizione della prestazione integrativa di durata si rioccupa con un rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore continua a percepire la prestazione, cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. La prestazione è però ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto.

Se viene svolta attività lavorativa in forma autonoma, parasubordinata o d'impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore a 4.800 euro per il lavoro autonomo e a 8.000 euro per il lavoro parasubordinato, il soggetto beneficiario deve informare l'Inps, a pena di decadenza, entro un mese dall'inizio dell'attività o entro un mese dalla domanda di disoccupazione, se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

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