Previdenza

Disponibilità al lavoro, possibile salvare lo status di disoccupato

di Gianni Bocchieri

Torna la conservazione dello stato di disoccupazione, dopo la sua cancellazione da parte del Jobs Act con il decreto di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive (Dlgs 150/15).

In attuazione alla previsione del decreto del reddito di cittadinanza (articolo 4, comma 15-quater, del Dl 4/19 convertito con modificazioni dalla legge 26/19), la circolare 1/19 dell’Anpal fornisce alcune modalità operative di applicazione della nuova disciplina.

Nel documento si precisa anzitutto che la nuova norma sana anche l’incoerenza più volte rilevata rispetto alla disciplina del reddito di inclusione e della Naspi, che consentiva di mantenere lo status anche nel caso in cui il suo beneficiario percepisse nell’anno redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente inferiori al livello di tassazione, pur perdendo lo status di disoccupato.

Per effetto delle due nuove norme sulla materia, la circolare precisa così che la persona che rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), conserva lo stato di disoccupazione se alternativamente non svolge alcuna attività lavorativa (di tipo subordinato o autonomo) o se percepisce un reddito da lavoro entro i limiti rispettivamente di 8.145 euro annui nel caso di lavoro dipendente e 4.800 euro annui nel caso di lavoro autonomo. Consapevoli che la verifica del rispetto di questi limiti possa essere fatta solo in termini prospettici per l’anno fiscale in corso, Anpal afferma che sarà il suo sistema informativo a fare i calcoli sulla base della retribuzione lorda comunicata attraverso le Comunicazioni Obbligatorie (Cob), scomputandone i contributi a carico del lavoratore. Nel caso di lavoro autonomo, invece, è la persona a dover comunicare il limite di reddito. La circolare precisa anche che il lavoratore che non comunica l’informazione del superamento del reddito è civilmente responsabile.

Nel caso in cui si abbiano più rapporti riconducibili a diverse tipologie (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali), la verifica è duplice: non va superata la soglia di reddito di ciascuna tipologia e complessivamente il reddito da lavoro risultante dalle diverse tipologie non deve eccedere gli 8.145 euro.

Gli stessi limiti reddituali non dovranno essere superati anche in caso di sospensione dello status di disoccupato per contratti non superiori a 6 mesi. Infatti, per conciliare la disciplina della conservazione con quella della sospensione, la circolare prevede che in caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni. Decorsi i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l'interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore allo stesso limite di 8.145 euro.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro e alle attività di lavoro autonomo avviate dopo il 29 marzo 2019. Pertanto, se un lavoratore termina la sospensione dello stato di disoccupazione dopo il 30 marzo 2019, mantiene lo stato di disoccupazione se il reddito che percepisce non supera 8.145 euro nell’anno solare.

Si conferma, infine, la conservazione della disoccupazione anche per i casi di rapporto autonomo occasionale, per i tirocini extracurriculari a prescindere dall’ammontare delle indennità percepite e per il lavoro intermittente senza obbligo di risposta del lavoratore.

La circolare n. 1/19 dell'Anpal

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