Contrattazione

Cineaudiovisivi, firmato il Ccnl di settore

di Fabio Antonilli

Il 16 luglio 2019 tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, Cna Cinema e Audiovisivo, Casartigiani, Claai, e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil è stato sottoscritto il CCNL per i dipendenti delle imprese del Settore Cineaudiovisivo.

Si tratta di una regolamentazione contrattuale applicabile da tutte le tipologie di imprese che svolgono le seguenti attività: distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm; stabilimenti di doppiaggio; produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche); aziende esercenti lo sviluppo e la stampa; aziende che gestiscono teatri di posa.

Il Contratto decorre dal 1° agosto 2019 e scadrà il 18 gennaio 2021. In esso è stata regolamentata l'Assistenza sanitaria integrativa - San.Arti. e la Bilateralità (EBNA/FSBA), entrambe previste dagli accordi interconfederali firmati da Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil; questi istituti quindi saranno applicabili anche alle imprese e ai lavoratori del Settore in parola.

In particolare per ciò che concerne il versamento alla Bilateralità esso è differenziato a seconda se si tratti di imprese artigiane o non artigiane. Le prime sono tenute al versamento di 91,75 euro annue a titolo di EBNA più il versamento dell'0,60% della retribuzione imponibile previdenziale a titolo di FSBA (0,45%+0,15%). Le seconde versano 125 euro annue. Il versamento alla Bilateralità e quindi la regolarità contributiva sono elementi necessari per accedere alle provvidenze previste dagli enti bilaterali regionali costituiti dalle parti sociali firmatarie, al livello confederale regionale.

Sul fronte del Mercato del lavoro è stato disciplinato il contratto a tempo determinato, il part-time, la somministrazione a tempo determinato e l'apprendistato professionalizzante la cui durata per le sole imprese artigiane è stata ampliata fino a 5 anni, mentre per le imprese non artigiane la durata viene fissata in 3 anni.

Il nuovo CCNL consta di una disciplina generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro e di una disciplina specifica - con riguardo a ciascuno dei Settori suddetti - che è stata collocata nella parte finale del testo contrattuale sotto la voce "Accordo particolare" e che concerne alcuni istituti quali orario di lavoro, maggiorazioni, norme settoriali, ecc.

Le tabelle salariali condivise si applicano a tutti i lavoratori dei Settori previsti nella sfera di applicazione. Ai lavoratori, oltre alla tredicesima mensilità, spetta anche una quattordicesima mensilità che il datore di lavoro dovrà corrispondere tra il 1° giugno e il 31 luglio di ogni anno.

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