Rapporti di lavoro

Regime forfettario, con la trasformazione del contratto non opera la causa ostativa

di Salvatore Servidio

Nella fattispecie oggetto della risposta a interpello 382 del 16 settembre 2019, viene prospettato che dal 2017 una dentista ha due tipologie di rapporto di lavoro con un'azienda sanitaria, essendo titolare:
• sia di contratti di lavoro dipendente (che variano, nella durata, da due a sei mesi);
• sia di contratti d'opera (come lavoratrice autonoma) per lo svolgimento del servizio odontoiatrico festivo e prefestivo,

A causa di un provvedimento dell'amministrazione giudiziaria, quest'ultimo dovrà essere trasformato in un rapporto di lavoro dipendente.

Infatti l'azienda sanitaria locale non ha potuto più rinnovare i contratti d'opera in scadenza stipulati con i professionisti, trasformandoli in rapporti in lavoro dipendente di due tipologie (con e senza possibilità di svolgere la libera professione). I contratti d'opera ancora in essere rimarranno tali fino a scadenza (in particolare, i contratti d'opera sono stati sottoscritti nel 2016 con una durata di tre anni, il termine, quindi, si realizza nel 2019).
Di qui i due rapporti di lavoro prospettati.
La contribuente si rivolge all'agenzia delle Entrate per verificare se questo passaggio può pregiudicare l'applicazione del regime forfettario, anche se il doppio lavoro era preesistente all'entrata in vigore della nuova norma, chiedendo espressamente all'Amministrazione finanziaria di chiarire se la menzionata causa ostativa si applichi nonostante la doppia tipologia di rapporto di lavoro tra la contribuente e la Asl sia preesistente all'entrata in vigore della nuova causa ostativa stessa.

La normativa
Il dubbio sollevato dall'istante riguarda, in particolare, l'applicabilità della causa ostativa prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge 190 del 23 dicembre 2014, come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018 numero 145, (legge di bilancio 2019), secondo cui non possono fruire del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
L'istante esprime anche il proprio avviso al riguardo, ritenendo che le due tipologie di rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria (lavoro dipendente e rapporto di collaborazione) erano già in essere prima della modifica normativa recata dalla legge 190/2014 come modificata dalla legge di bilancio 2019, per cui adombra di poter fruire del regime forfetario in parola.

Soluzione dell'amministrazione finanziaria
Dal 2019 i contribuenti con ricavi fino a 65.000 euro, senza distinzioni in base all'attività svolta, hanno accesso al regime forfettario, ma per poter procedere correttamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva al 15% occorre verificare che non scattino le cause ostative che, da quest'anno, sono diventate più rigide.
Il dubbio della contribuente nasce, infatti, da una delle novità di quest'anno e in particolare dalla richiamata lettera d-bis dell'articolo 1, comma 57, della legge 190/2014, così come modificata dalla legge 145/2018, nei sensi sopra specificati.
Nel fornire i propri chiarimenti sul tema, l'agenzia delle Entrate richiama la circolare 10 aprile 2019, numero 9/E, laddove si afferma che «nella particolare ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della richiamata lettera d-bis, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza».
L'Amministrazione ha così escluso che la fattispecie integri la causa ostativa, atteso che nel caso prospettato dall'istante non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l'assetto negoziale antecedente la modifica normativa.
Pertanto, l'istante può applicare il regime forfetario nel periodo d'imposta 2019 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

Invece, nel periodo d'imposta 2020, a seguito della scadenza del contratto d'opera e in considerazione della conversione dello stesso in un rapporto di lavoro dipendente, i relativi redditi non saranno riconducibili all'ambito di applicazione del menzionato regime forfetario.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©