Agevolazioni

In Gazzetta Ufficiale le istruzioni per i «non residenti Schumacker»

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di Domenico Repetto

Il ministero dell'Economia e delleFfinanze ha emanato il decreto 21 settembre 2015 (pubblicato in G.U. n. 231 del 5 ottobre 2015) che estende il medesimo regime di determinazione dell'imposta dovuta dai soggetti residenti in Italia ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato regime di scambio di informazioni.
Tale estensione opera a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che lo stesso non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza.

In particolare, mediante autocertificazione, i soggetti interessati dovranno dichiarare:
a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
d) i dati anagrafi ci e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del Tuir, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.

Ai fini di eventuali verifiche fiscali, gli interessati sono tenuti a conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta:
a) la copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;
b) la certificazione del datore di lavoro estero dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
c) la copia del bilancio relativo all'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.
In ogni caso, l'Amministrazione finanziaria si riserva di richiedere l'esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei requisiti, anche attraverso lo scambio di informazioni con lo Stato di residenza del soggetto dichiarante.

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