Contrattazione

L’attività dell’intermediario assicurativo è collaborazione genuina

di Paola Sanna

Con interpello 5/2016 il ministero del Lavoro fornisce un primo parere in materia di co.co.co dopo l'entrata in vigore del Dlgs 81/2015, in merito alla possibilità di adattare la nuova disciplina anche ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione in materia di assicurazioni private.

Con l'entrata in vigore del decreto 81/2015 - precisa il ministero nell'interpello - i rapporti di co.co.co sono riconducibili al lavoro subordinato in presenza di prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro tale da configurare una sorta di etero-organizzazione.

Rimangono invece co.co.co genuine
- le collaborazioni per le quali i Ccnl prevedono discipline specifiche legandone la realizzazione alle esigenze del settore;
- le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Con riferimento al quesito, il ministero precisa che l'attività svolta dall'intermediario assicurativo ai sensi della vigente disciplina in materia configura un'attività a prevalente natura commerciale, peraltro senza iscrizione alla Gestione separata Inps, di soggetti che comunque operano senza obblighi di orario o di risultato.

Tali figure pertanto presentano requisiti di esecuzione della prestazione che configurano ipotesi di co.co.co genuini. È però fondamentale che l'attività sia affidata e svolta dal collaboratore nel pieno rispetto di quanto previsto dal Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e dal Ccnl di settore.

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