Costo del personale, cuneo fiscale ridotto con la dichiarazione Irap 2016
Sulla home page del sito dell’agenzia delle Entrate sono ancora pubblicati in versione di bozza i modelli di dichiarazione per il 2016 e tra questi vi è anche il modello Irap 2016 che consente di rendere pienamente operativa l'intervento sul costo del lavoro sostenuto dalle imprese realizzato con la legge 190/2014 (stabilità 2015) con decorrenza dal periodo di imposta 2015.
La nuova deduzione
Come si ricorderà la novità è stata radicata nel testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97; la norma, commentata dalla circolare n. 32/E/2015, ha introdotto un nuovo comma (4-octies) che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, autorizza la deducibilità dalla base imponibile di un valore così determinato: [COSTO COMPLESSIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO – DEDUZIONI SPETTANTI AI FINI DEL CUNEO FISCALE PER IL COSTO DEL PERSONALE]
Sotto il profilo operativo:
-non muta la regola generale della base imponibile;
-sono confermate le ordinarie “variazioni in diminuzione” dalla base imponibile;
-si inserisce una nuova deduzione per il (residuo) costo del lavoro per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Tecnicamente, dunque, la novità si traduce in un'ulteriore riga del prospetto “deduzioni” della dichiarazione preposto ad ospitare il “residuo costo del lavoro” costringendo, pertanto, le amministrazioni del personale e i software che supportano tali attività a scomporre il costo del lavoro con attribuzioni degli importi non solo alla tipologia di rapporto di lavoro ma anche alle differenti componenti.
Sotto il profilo soggettivo, l'agevolazione interessa i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, del D.Lgs. n. 446/97, vale a dire:
- società di capitali ed enti commerciali (art. 5);
- imprese individuali e società di persone (art. 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziari (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata (art. 8);
- produttori agricoli titolari di reddito agrario ed assimilati (art. 9).
La dichiarazione Irap propone, pertanto, un aggiornamento delle varie sezioni del modello un nuovo rigo che riporta i valori relativi al residuo del costo del lavoro indicati nel prospetto IS (persone fisiche IQ; società di persone IP70; società di capitali IC69; enti che svolgono attività commerciali IE57).
Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che determinano l'agevolazione secondo il cosiddetto sistema retributivo in relazione all'attività istituzionale svolta, vale a dire
-gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali (art. 10);
-le Amministrazioni pubbliche e gli organi costituzionali.
Il credito di imposta per i soggetti privi di personale dipendente
Come si ricorderà, una misura (art. 1, co. 21, della legge n. 190/2014) complementare a quella testè commentata prevedeva un credito di imposta nella misura del 10% a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/97 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.
Anche questa novità normativa trova una sua collocazione nel rigo IS89 che costituisce una mera organizzazione della gestione dell'importo.
I beneficiari di questa misura non sono solo i soggetti imprenditoriali ma anche gli esercenti arti e professioni. La circolare n. 22/E/2015, peraltro, ha precisato che il riconoscimento del credito d'imposta deriva dalla circostanza che i contribuenti non dispongano di lavoratori dipendenti e spetta solo in favore dei soggetti che non si avvalgono in alcun modo di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata [tempo determinato/indeterminato].
Cona risoluzione n. 105/E/2015 è stato chiarito che il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale (con il codice tributo 3883), a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione IRAP. E' questa la ragione per cui l'operatività del codice tributo decorre dal 1° gennaio 2016.
Da ultimo si appunta come non si troverà l'ulteriore previsione normativa inserita in legge di Stabilità 2015 relativa all'integrale deducibilità del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato ad ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbiano lavorato almeno 150 giornate, in agricoltura. La norma è stata, infatti, abrogata dall'art. 2, co.a 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015.