Rapporti di lavoro

Tassa sui licenziamenti sospesa nel 2016 per gli appalti

di Fabio Antonilli

Tra i provvedimenti che rientrano nel decreto Milleproroghe, approvato in prima battuta alla Camera dei deputati (AC 3513-A), vi è l'attesa proroga degli effetti sospensivi prodotti dall'articolo 2, comma 34, dalla legge Fornero (la 92/2012), cioè la disposizione che esclude l'applicabilità della “tassa sui licenziamenti” per il triennio 2013-2015 per le imprese operanti nell'ambito degli appalti, nei settori ove siano presenti contratti collettivi che stabiliscono clausole sociali per l'assorbimento presso altro datore di lavoro dei lavoratori licenziati dall'imprese uscente, e per le imprese del settore edile, qualora il licenziamento coincida con il completamento dell'attività e per chiusura cantiere.

Il decreto - una volta approvato anche al Senato in via definitiva - proroga la sospensione della “tassa” per il solo anno 2016, rinviando di un ulteriore anno la decisione circa la sua conferma o meno per le predette categorie di imprese. Inutile sottolineare che le imprese interessate dal provvedimento si aspettavano una proroga più lunga se non addirittura l'esclusione dalla misura, in quanto si tratta di settori in cui il licenziamento legato a ragioni obiettive quali il «fine appalto» o comunque il «fine cantiere» è un evento fisiologico e ricorrente.

Secondo quanto prevede la legge, il contributo è dovuto per una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (articolo 2, cmma 31, della legge 92/2012). Dunque esso può variare da 490 a 1.470 euro per lavoratore, a seconda dell'anzianità di servizio, con la conseguenza che in alcuni casi - vale a dire nei piccoli appalti di servizi quali pulizie condominiali, giardinaggio, piccola manutenzione - il costo della “tassa” può essere addirittura superiore al valore dell'intero appalto.

La “tassa sui licenziamenti” va versata all'Inps e ha lo scopo di finanziare il trattamento di disoccupazione di cui godrà il lavoratore licenziato (Naspi). L'aspetto più controverso della normativa è che, qualora non ne fosse confermata l'esclusione per le predette categorie, la tassa colpirebbe anche quelle imprese i cui lavoratori dipendenti licenziati a seguito della cessazione d'appalto non accedono ai trattamenti di disoccupazione poiché sono riassunti dall'impresa subentrante a seguito di accordi sindacali o delle clausole sociali previste dai contratti collettivi.

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