Agevolazioni

Domande per lo sgravio contributivo 2015 in edilizia fino al 15 maggio

di Michele Regina

Il ministero del Lavoro con decreto 1° dicembre 2015 ha confermato la riduzione contributiva per l'anno 2015, nella misura dell'11,50%, a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 del Dl 244/1995. L'Inps, con la circolare 52/2016, riepiloga la normativa di settore con le relative modalità.

Il beneficio consiste nella riduzione dell'11,50% dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e in particolare si applica ai soli operai occupati full time. Sono esclusi i lavoratori a tempo parziale. Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

L'agevolazione è relativa ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2015. Non trova applicazione sul contributo - pari allo 0,30% della retribuzione imponibile - previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978, destinato al finanziamento dei fondi per la formazione continua.

Per accedere al beneficio deve essere rispettato quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, in tema di regolarità contributiva e, quindi, del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Deve essere altresì rispettato quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989 in tema di retribuzione imponibile e i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste altre agevolazioni contributive ad altro titolo quali, per esempio, l'assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991 o l'esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge 190/2014. La riduzione contributiva non spetta in presenza di contratti di solidarietà.

Le istanze per la riduzione contributiva relativamente all'anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet, nella sezione "comunicazioni online", funzionalità "invio nuova comunicazione". Le istanze sono controllate automaticamente da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo.

In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, è attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016. Le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l'attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2015, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.

Lo sgravio si riferisce comunque al periodo che va da gennaio a dicembre 2015. Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso uniemens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (uniemens/vig).

Per gli operai cessati i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive uniemens con competenza fino al mese di aprile 2016. I datori di lavoro possono presentare le domande per la riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016 con le relative modalità.

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