Ore viaggio CCNL Metalmeccanica Industria
In materia di tempo di viaggio, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti stabilisce che “(...) al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine; b) la corresponsione di un importo pari all'85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro straordinario, notturno e festivo)”. Sulla base della disposizione contrattuale, ne deriva che: • per le ore viaggio coincidenti con l'eventuale orario giornaliero normale (art. 5 del c.c.n.l.) previsto nella relativa giornata spetta la normale retribuzione; • per le ore viaggio eccedenti l'orario giornaliero normale di cui al punto precedente compete un importo pari all'85% della retribuzione.