L'esperto rispondeContrattazione

Sostituta maternità e agevolazioni

di Josef Tschoell

La domanda

Se un'azienda, con meno di 20 dipendenti, volesse assumere a tempo determinato una sostituta dopo tre mesi dall'inizio dall'astensione obbligatoria può avere l'agevolazione dei 50 % dei contributi oppure l'assunzione deve essere coincidente con l'inizio di astensione? Nel caso un'azienda volesse assumere una sostituta per un periodo inferiore al congedo obbligatorio, può avere sempre le agevolazioni contributive ?

L’art. 4 D.Lgs. 151/2001 consente di assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per congedo (di maternità, paternità e parentale). Tale assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. La norma non dispone, dunque, per il periodo successivo al parto. Di conseguenza si ritiene legittimo chiedere la fruizione dello sgravio contributivo. La giurisprudenza ritiene che il datore di lavoro, in assenza di un dipendente, può riorganizzare l'attività aziendale, con gli spostamenti che ritiene più opportuni, procedendo, eventualmente, anche ad una assunzione a termine avente ad oggetto l'assegnazione di mansioni non coincidenti a quelle del lavoratore sostituito. Deve comunque esservi una correlazione di tipo causale tra l'attività del lavoratore assunto in sostituzione e quella del sostituito e riconducibile alla sostituzione di un lavoratore assente (Cass. 3598/2010, Cass. 11699/2003, Trib. Firenze 4 febbraio 2005). Il Ministero del lavoro ritiene poi che lo sgravio può trovare applicazione nei casi in cui la somma dell'orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito; di contro, nell'ipotesi di superamento, il Ministero ritiene che non si possa riconoscere il beneficio, neanche in misura parziale. L'agevolazione può legittimamente estendersi anche all'ipotesi di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con un lavoratore a tempo parziale, stante il rispetto dei limiti temporali dell'orario comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito (Min. lav., nota 391/2005).

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