Adempimenti

Il pensionato che non vive in Italia può chiedere il rimborso delle ritenute

di Camilla Fino e Pietro Fino

L'agenzia delle Entrate, con risposte a interpello 29 agosto 2019, n. 351 e n. 352 , analizza il trattamento di due componenti reddituali specifiche: le pensioni e i redditi di lavoro autonomo rispetto alle Convenzioni contro le doppie imposizioni che regolano i rapporti tra l’Italia e lo Stato di residenza del percipiente, chiarendo alcuni aspetti relativi ai criteri di territorialità dei redditi prodotti dai soggetti non residenti.
Il particolare, il primo interpello (n. 351/2019) riguarda un pensionato Inps residente ai fini fiscali in Spagna, il secondo interpello (n. 352/2019) riguarda una insegnante residente ai fini fiscali in Germania, titolare di una cattedra presso una Università italiana senza, però, una base fissa in Italia, i cui compensi percepiti rappresentano redditi di lavoro autonomo.
Con riferimento alla normativa interna italiana, le pensioni se corrisposte da un soggetto residente in Italia, l’Inps, nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lett. a) del Tuir, si considerano per presunzione assoluta tassate in Italia in capo ai soggetti non residenti, a prescindere da ogni altra condizione.
Così come sono tassati in Italia in capo ai soggetti non residenti, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. d) del Tuir, i redditi di lavoro autonomo se derivano da attività, come nel caso di specie, esercitate nel territorio dello Stato.
Le due risposte a interpello evidenziano, invece, che in entrambi i casi non è prevista la tassazione in Italia e che per stabilire l'imponibilità di questi redditi in Italia o meno, occorre far ricorso alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stabilite tra l'Italia ed il Paese del percipiente.
Nel dettaglio, per quanto riguarda le pensioni l'articolo 18 della Convenzione Italia – Spagna assegna il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza del percipiente, e quindi la Spagna, sottolineando però valida questa conclusione nella misura in cui si tratti di pensioni private corrisposte ad ex dipendenti. Qualora infatti, diversamente, si tratti di pensioni pubbliche, il Modello Ocse prevede, quale regola generale, quella della tassazione nel solo Stato che paga la pensione che, nel caso concreto, sarebbe quindi l'Italia.
Con riferimento al reddito di lavoro autonomo, l'Agenzia ha ricompreso la fattispecie nell'ambito applicativo dell'articolo 14 della Convenzione Italia – Germania sulle professioni indipendenti, rilevando soprattutto l'esenzione da imposta in Italia, vincolata al fatto che l'attività autonoma sia svolta in assenza di una base fissa in Italia. Con riguardo a tale ultima circostanza, nonostante nella soluzione all'Interpello n. 352 adottata dall'Agenzia pare non sussistere la base fissa, non può escludersi il fatto che non sia sufficiente dimostrare che il Committente non ha messo a disposizione dell'insegnate un ufficio che possa fungere da base fissa; è, infatti, possibile che esista una base fissa come ad esempio la casa di abitazione utilizzata per l'attività professionale, non messa a disposizione dal Committente e che potrebbe comportare l'assoggettamento a tassazione in Italia delle somme percepite.
Dunque, con gli ultimi interpelli è stato chiarito che, il trattamento pensionistico erogato dall'Inps al contribuente residente in Spagna, in applicazione delle disposizioni convenzionali, non deve essere assoggettato ad imposizione in Italia e che l'Irpef trattenuta dall'Ente previdenziale all'atto del pagamento della pensione potrà essere chiesta a rimborso così come le addizionali regionali e comunali degli enti locali.
Lo stesso chiarimento è stato fornito dall’Agenzia in merito ai redditi di lavoro autonomo, laddove ha stabilito che, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania, i redditi che la contribuente ritrae dall'esercizio della sua attività di insegnamento non sono soggetti a tassazione in Italia, nel presupposto che la stessa sia un soggetto fiscalmente non residente in Italia e che eserciti la professione senza disporre nel nostro Paese di alcuna base fissa per l'esercizio delle sue attività. Anche in tale ipotesi, la contribuente potrà richiedere il rimborso delle imposte trattenute in Italia.
In entrambi i casi, le risposte concludono nel senso della spettanza del rimborso delle imposte italiane, con presentazione dell'apposita istanza al Centro Operativo di Pescara entro quattro anni dalla data di applicazione della ritenuta fiscale operata dall’Inps (articolo 37 del Dpr 602/1973).

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