1° maggio 2016, così la festività in busta paga
La giornata del 1° maggio (c.d. festa del lavoro), cadente quest'anno di domenica, ai fini del trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge n. 260/1949 è considerata festività nazionale.
Si riepilogano di seguito alcuni spunti operativi per aziende e loro intermediari.
I datori di lavoro osservano le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva nazionale di settore.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì ad ore, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
La festività che non coincida con la domenica non comporta alcun trattamento aggiuntivo per gli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
La festività invece che cade di domenica (come nel caso di specie), determina per i lavoratori con retribuzione fissa mensile, in aggiunta allo stipendio mensile, una quota aggiuntiva giornaliera della retribuzione, che è pari ad un ventiseiesimo della retribuzione ovvero secondo altra previsione negoziale collettiva.
Stessa situazione è riconosciuta ai lavoratori che prestino attività lavorativa di domenica e che fruiscono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da CCNL applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
-a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini Irpef su quanto percepito dal lavoratore mese di gennaio.