Assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in mobilità
A quanto si ricava dal testo del quesito, la vicenda riguarda la applicazione degli sgravi contributivi per lavoratore in mobilità (artt. 8 e 25 l. n. 223/1991). L’assunzione a tempo determinato è stata dunque effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge n. 223/1991, con durata del contratto non superiore a 12 mesi. Occorre ricordare che tale agevolazione poteva essere prorogata per altri dodici mesi, alle stesse condizioni, entro 20 giorni dalla data di scadenza del vecchio contratto. L’azienda ha invece preferito stipulare un contratto a tempo indeterminato, alcuni giorni dopo la scadenza del contratto a termine. L’INPS ha negato la proroga del beneficio in quanto siamo al di fuori di un’ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, come previsto dallo stesso art. 8 della legge n. 223/1991. In tal caso l’azienda avrebbe dovuto trasformare il rapporto prima della scadenza del contratto a termine (anche l’ultimo giorno). A questo punto all’azienda si aprono due strade: a) Contestare la mancata trasformazione, in quanto il nuovo contratto è stato comunque stipulato entro i venti giorni dalla scadenza del primo. Ma tale strada è di difficile praticabilità, in quanto il nuovo contratto è a tempo indeterminato e non costituisce proroga del vecchio contratto a termine; b) Richiedere all’INPS l’applicazione degli sgravi di cui all’art. 25 comma 9 della l. n. 223/1991. In tal caso comunque l’agevolazione non sarebbe accolta per i 18 mesi dall’assunzione, come indicato dalla norma, ma eventualmente solo per 12 mersi, in quanto precedentemente vi è già stato il godimento dei benefici ex art. 8 comma 2 per un periodo di dodici mesi. Altro e diverso settore è quello degli incentivi per gli “over 50” come regolati dalla legge n. 92/2012 (art. 4). La normativa però non sembra interessare il caso di specie, in quanto il godimento delle riduzioni contributive è rivolto alle aziende che assumono lavoratori ultracinquantenni disoccupati da più di 12 mesi. E poi, anche in questo caso, è possibile il godimento della riduzione degli oneri contributivi per altri 6 mesi dopo la scadenza del contratto a termine purché la trasformazione in contratto a tempo indeterminato avvenga prima della scadenza del vecchio contratto.
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