Adempimenti

Disapplicazione delle sanzioni per errate compensazioni in F24 nel periodo gennaio–marzo 2015

di Cristian Callegaro


Attraverso la risoluzione 7 del 28 gennaio 2016, l'agenzia delle Entrate ha stabilito la non applicazione delle sanzioni a seguito di errate compensazioni effettuate nel periodo gennaio–marzo 2015.

L'articolo 15 del decreto legislativo 175/2014, al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni dei sostituti d'imposta, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il recupero delle ritenute versate in eccesso rispetto al dovuto, nonché dei rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti, esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24.

Alcuni sostituti d'imposta hanno rappresentato oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione in relazione alle operazioni di competenza dei periodi gennaio–marzo 2015, per le quali sono state applicate le previgenti modalità.

A tale riguardo, tenuto conto delle oggettive difficoltà rappresentate, l'agenzia delle Entrate ritiene che, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede sancito dall'articolo 10, comma 3, della legge 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, sussistano le condizioni per escludere l'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina.

Quanto previsto dall'agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione 7 riguarda sia l'ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016, sia quella in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.

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