Le nuove imprese devono fare subito il piano operativo di sicurezza
L'articolo 12 del Dlgs 81/2008 dispone che gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli costituita presso il ministero del lavoro, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui sopra costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.
Sicurezza negli impianti ferroviari
Con la risposta a interpello numero 2 del 21 marzo 2016, la Commissione fornisce l'esatta interpretazione del Dm 19 del 24 gennaio 2011, circa le procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento da parte degli enti gestori del trasporto ferroviario.
Fermo restando che il modello organizzativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è una scelta libera del datore di lavoro, secondo la Commissione l'obbligo di portare soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall'azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.
Piano operativo di sicurezza (Pos)
Con la risposta a interpello numero 3, la Commissione detta criteri operativi in merito ai tempi in cui deve essere redatto il piano operativo di sicurezza (Pos). Quanto stabilito, per le imprese di nuova costituzione, dall'articolo 28, comma 3-bis, del Dlgs 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) , che prevede che la valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente e il relativo documento deve essere elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività, può essere applicato anche ai fini della redazione del Pos?
La risposta della Commissione è negativa sia perché tale differimento (90 giorni) non è previsto dalla legge, sia perché la sua mancata redazione, prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l'esecuzione di verificare l'idoneità del Pos , considerato come completamento del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Tu.
Formazione e-learning
In materia di sicurezza sul lavoro, non in tutti i casi è possibile la formazione a distanza, ovvero con strumenti tecnologici. Lo ricorda la Commissione con la risposta a interpello numero 4 del 21 marzo 2016. L'interpello era finalizzato a conoscere se sia possibile per le aziende irrogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l'interazione tra docenti e discenti. Per la risoluzione del quesito l'interpello in esame si riporta all'articolo 37, comma 1, del Tu, da una parte, e all'Accordo Stato-Regioni, dall'altro.
Nel dettaglio, l'articolo 37, comma 1, stabilisce che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. L'Accordo-Stato-Regioni 221 del 21 dicembre 2011, nel disciplinare in dettaglio l'attività formativa in questione, al punto 3, stabilisce che:
- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento;
- la formazione dei preposti;
- i progetti formativi sperimentali
possano avvenire anche mediante l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning, che realizzi comunque una collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati, nel quale operi una piattaforma informatica che consenta ai discenti di interagire con i tutor e anche tra di loro. Da ciò consegue che la formazione specifica per i lavoratori non può essere erogata con i sistemi alternativi richiamati, per cui vanno utilizzati i sistemi tradizionali, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata, in particolare per progetti formativi sperimentali, dalle Regioni e Province autonome.