Previdenza

Artigiani edili del Veneto: cambio di rotta sulla previdenza complementare

di Cristian Callegaro

Cambiano in corsa le modalità di gestione per il versamento del contributo contrattuale aggiuntivo alla previdenza complementare che interessa gli artigiani dell'edilizia del Veneto.
Vediamo di fare un po' di ordine, stante la situazione di incertezza che pervade l'operatività di aziende e addetti ai lavori (professionisti, software house, ecc.).
In data 31 agosto 2015, è stato sottoscritto – da Confartigianato Imprese veneto, Cna del Veneto, Casartigiani del Veneto, Feneal-Uil Veneto, Filca-Cisl Veneto, Fillea-Cgil Veneto – l'accordo regionale sulla previdenza complementare, attraverso il quale le parti hanno convenuto che il contributo mensile a carico del datore di lavoro, destinato a sostenere la previdenza complementare, deve essere versato mensilmente alle Casse Edili con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2015.
Tenuto conto che il versamento del contributo obbligatorio era stato in precedenza rinviato, secondo l'accordo del 31 agosto le aziende sono tenute a versare anche gli arretrati da gennaio 2015.
Al riguardo, le parti firmatarie hanno stabilito che:
- con il versamento alle Casse Edili del mese di agosto 2015, oltre alle quote di competenza dello stesso mese, dovranno essere versate le quote relative a gennaio, febbraio e marzo 2015;
- con il versamento alle Casse Edili del mese di settembre 2015, oltre alle quote di competenza dello stesso mese, dovranno essere versate le quote relative a aprile, maggio, giugno e luglio 2015.
Tuttavia, con immediata successiva circolare (la numero 5 del 31 agosto 2015) Edilcassa Veneto smentiva in parte le modalità sancite dall'accordo regionale predetto, affermando che «i versamenti dovranno essere effettuati a partire dal mese di agosto (pagamento entro la fine di Settembre», ma ammettendo che «al momento non è tecnicamente possibile effettuare il versamento delle quote arretrate relative ai mesi da gennaio a luglio»; queste ultime, in contrasto con quanto previsto dall'accordo del 31 agosto 2015, "dovranno essere saldate in una unica soluzione con la mensilità di settembre (pagamento da effettuare entro la fine di ottobre)».
Quanto stabilito dalla circolare n. 5 – in contrasto con le previsioni contenute nell'accordo del 31 agosto – lascia perplesse le aziende e gli addetti ai lavori, i quali si trovano nella situazione di dover "scegliere" se applicare le scadenze contenute nell'accordo regionale (con l'impossibilità tecnica di versare le quote di contribuzione arretrate riferite a gennaio, febbraio e marzo 2015) o se disapplicare le stesse, versando la predetta quota di arretrati con un ritardo di un mese e unitamente agli arretrati riferiti ad aprile, maggio, giugno e luglio 2015.
Sarebbe il caso, a parere di chi scrive, che le parti interessate fornissero un indirizzo operativo uniforme al fine di dissipare le ombre che stanno caratterizzando la gestione di un istituto che in altre regioni e per altri comparti ha già trovato da tempo un modus operandi ben definito.
Per la cronaca, Edilcassa Veneto è poi intervenuta con la circolare n. 7 del 2 settembre 2015, attraverso la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al calcolo della contribuzione, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni in merito alla tempistica di versamento degli arretrati.

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