Previdenza

Più informazioni e controlli per la pensione integrativa

di Elena Robicci e Davide Settembre

Più trasparenza e doveri di informazione nei confronti degli iscritti, un sistema di governance e di gestione del rischio più efficace, abbattimento delle barriere transfrontaliere e potenziamento dell’attività di vigilanza.

Sono questi i capisaldi del Dlgs 147/2018 che ha recepito la direttiva Ue 2016/2341 (cosiddetta direttiva Iorp II), apportando modifiche di rilievo al Dlgs 252/2005 in materia di previdenza complementare, al fine di creare un quadro unitario e armonizzato.

Informazione e trasparenza

Il decreto prevede precisi obblighi di informazione e trasparenza nei confronti degli aderenti, dei beneficiari e dei potenziali aderenti. In particolare, le forme pensionistiche complementari devono adeguatamente informare le prime due categorie di interlocutori in merito alle condizioni della forma pensionistica (tra cui il profilo di investimento, la natura dei rischi finanziari, la struttura dei costi). Questi soggetti devono inoltre ricevere, in tempi ragionevoli, tutte le informazioni rilevanti relative a eventuali modificazioni delle regole della forma pensionistica, nonché, in caso di cambiamenti significativi alle riserve tecniche, indicazioni del relativo impatto.

A ciascun aderente devono essere trasmessi un documento annuale sulla propria posizione individuale e, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Il decreto esplicita anche i principi di carattere generale in materia di informativa a potenziali aderenti, aderenti e beneficiari, prescrivendo l’accuratezza, la tempestività, la chiarezza, la gratuità e la facilità di reperimento di tutte le informazioni. Tali principi sono, ad ogni modo, da tempo contemplati nella normativa secondaria emanata dalla Covip.

Infine, viene rafforzato l’obbligo di rendere pubblica l’informativa che i fondi pensione devono fornire agli iscritti in merito alle scelte di investimento, nonché di rendere pubblici i bilanci e (per alcune tipologie di fondi) i rendiconti. A tale fine i fondi devono dotarsi di un proprio sito web.

Governance e gestione del rischio

È stato esplicitato il divieto, per tutte le forme pensionistiche complementari, di svolgere attività ulteriori rispetto alla previdenza complementare e quelle a essa collegate. I fondi negoziali, e quelli preesistenti con personalità giuridica, devono dotarsi delle “funzioni fondamentali”, ossia la gestione dei rischi, la revisione interna e, ove applicabile, quella attuariale (solo nel caso dei fondi che coprono rischi biometrici, ovvero che garantiscono un determinato rendimento).

Viene infine riconosciuta la facoltà, nel rispetto di determinati criteri, di esternalizzare alcune funzioni (comprese quelle fondamentali), ferma restando la responsabilità in capo all’organo amministrazione del fondo.

Trasferimenti transfrontalieri

Ad alcune categorie di fondi (negoziali, preesistenti con soggettività giuridica, nonché quelli pensione aperti) viene riconosciuta la possibilità di trasferire o ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni, nonché delle attività corrispondenti a un fondo autorizzato o registrato in un altro Stato dell’Ue. Il trasferimento è soggetto all’approvazione preventiva della maggioranza degli aderenti e deve essere autorizzato dall’autorità dello Stato ricevente. Tale disposizione non riguarda i singoli trasferimenti di posizioni individuali.

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