Rapporti di lavoro

Sport dilettantistico, doppio binario per i compensi

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Compensi agli amministratori delle società sportive dilettantistiche (Ssd) con doppio binario nella fase transitoria. È quanto emerge dalla risposta 452 dell'agenzia delle Entrate pubblicata ieri in relazione a un quesito posto da una Ssd in merito ai limiti da rispettare nell'erogazione di detti compensi. La questione non è nuova al mondo non profit ed è legata al generale divieto di distribuzione di utili previsto per questi enti da numerose disposizioni normative, tra le quali si è inserita da ultimo la disciplina della riforma del Terzo settore (Dlgs 117/17 e 112/17).

Con riguardo alle associazioni e società sportive dilettantistiche, la disciplina di riferimento si limita a prevedere un generico divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, senza stabilire precisi parametri (articolo 90, comma 18 della legge 289/02 e articolo 148, comma 8 del Tuir). Tuttavia, già da tempo la prassi amministrativa (circolare 124/98 e risoluzione 38/10) ha ritenuto applicabile a questi enti il limite più stringente previsto per le Onlus dall'articolo 10, comma 6 del Dlgs 460/1997, che consente di retribuire gli amministratori entro una soglia annua non superiore al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale di società per azioni (Dpr 645/1994 e decreto legge 239/1995), pari a 95.577,70 euro.

Su questo quadro si innesta la riforma del Terzo settore (articolo 8 del Dlgs 117/17 e 3 del Dlgs 112/17), che introduce un regime più liberale per gli enti che si iscriveranno al Registro unico nazionale (Runts), vietando unicamente la corresponsione di «compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni». Ebbene, come riconosciuto anche da un recente parere del Consiglio di Stato (1898/2018), questa nuova disciplina potrà costituire sicuramente un parametro di riferimento anche per coloro che rimarranno fuori dal perimetro della riforma.

Tuttavia, secondo l'orientamento dell'agenzia delle Entrate, per il momento alle associazioni e società sportive dilettantistiche continuerebbe ad applicarsi il limite previsto dalla disciplina Onlus, la quale resta in vigore fino al periodo di imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione europea sulle norme fiscali della riforma (articolo 104, comma 2, Dlgs 117/17).

Vale la pena fare un passaggio ulteriore rispetto alle considerazioni svolte dall'Amministrazione.

Gli enti dello sport dilettantistico, a seconda della forma giuridica, potrebbero scegliere di accedere al Terzo settore come associazioni di promozione sociale, associazioni semplici o imprese sociali. In questi casi, una volta iscritti nella relativa sezione del Runts, dovrebbe trovare immediata applicazione la più favorevole disciplina in materia di distribuzione indiretta di utili prevista dalla riforma, trattandosi di normativa speciale rispetto a quella Onlus, finora applicata a questi enti sulla base di un'interpretazione estensiva.

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