Lo sgravio contributivo per chi assume in sostituzione maternità
La soluzione ideale è rappresentata da una nuova assunzione a termine per sostituzione di maternità, cosa che – oltre alla riduzione dei contributi in misura del 50% per le aziende con meno di 20 dipendenti – esonera dal versamento del contributo addizionale dell’1,40% sui contratti a termine. In ogni caso, la proroga non può essere ritenuta una nuova assunzione ma, appunto, una proroga del contratto originario. Una possibile via di “fuga” è costituita dal fatto che l’articolo 4 del D.Lgs. n. 151/2001, al comma 2, dispone che l’assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
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