Adempimenti

Domande solo online per le rateazioni Inail

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Si chiede solo online la rateazione dei debiti Inail non iscritti a ruolo: è una delle principali novità della nuova disciplina dei versamenti a rate stabilita con la determina 227 del presidente Inail del 23 luglio scorso, per la quale la circolare 22/2019 dell’Istituto, il 29 luglio, ha fornito le istruzioni operative.

L’uso del canale telematico, attraverso il portale dell’Istituto, è obbligatorio. Inoltre, il pagamento della prima rata adesso è dovuto entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza e non più insieme al deposito della stessa, come avveniva in passato.

È opportuno dunque illustrare presupposti e passaggi che i datori di lavoro e gli intermediari devono osservare per gestire queste pratiche.

I debiti rateizzabili

L’intervento riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo: infatti, in quest’ultima ipotesi, l’istanza di dilazione va presentata all’Agente della riscossione.

Un aspetto interessante è che la rateazione può essere richiesta anche per i debiti contributivi per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate (in sede di autoliquidazione dei premi), in base all’articolo 44, comma 3 del Dpr 1124/1965 e della legge 144/1999.

Possono essere oggetto della dilazione sia i debiti contributivi scaduti, sia quelli contributivi correnti per i quali non è ancora decorso il termine di pagamento: per questa fattispecie la domanda va presentata prima dell’ultimo giorno utile per il pagamento.

Le condizioni di accesso

Per ottenere la rateazione, l’azienda deve rispettare una serie di condizioni:

intanto, non deve essere presente più di una rateazione in corso concessa in base alla legge 389/1989;

non deve essere stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;

l’importo della singola rata comprensiva di interessi non può essere inferiore a 150 euro;

il debitore deve dichiarare di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la dilazione;

l’istante deve rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L’Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili. Diverse modalità vanno osservate per dilazioni più lunghe o a seconda degli importi dovuti.

L’iter delle domande

Passando agli aspetti più operativi, la domanda si effettua attraverso il servizio telematico «Istanza di rateazione» disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inail.it)e può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato.

È comunque opportuno che il debitore – prima di presentare l’istanza – abbia conoscenza della sua posizione contributiva complessiva, oltre alla sostenibilità dell’impegno finanziario che si sta assumendo: proprio per questa finalità, l’Inail ha previsto un applicativo di simulazione del piano di ammortamento (a uso delle sedi), così da poter fornire agli interessati –in fase preliminare – tutte le informazioni necessarie sulla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti.

L’istanza deve contenere l’importo da dilazionare e il numero delle rate mensili con cui si intende pagare il debito: va precisato, inoltre, se l’ammontare si riferisce a debiti scaduti o correnti.

Sarà poi la sede territorialmente competente (in base alla sede legale del «codice ditta» di cui è titolare il debitore) a emettere il piano di ammortamento correlato all’importo dei debiti e alle rate indicate nell’istanza.

La perdita del beneficio

Nella circolare 22/2019, l’Inail ha anche fornito istruzioni precise sull’annullamento del piano di ammortamento. In particolare, se l’azienda omette o versa solo in parte la prima rata, scatta l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento: l’annullamento viene così comunicato al debitore insieme con la richiesta di pagamento integrale dei debiti.

A quel punto, i debiti che avevano formato oggetto del piano non potranno più entrare in una nuova istanza di rateazione e saranno iscritti a ruolo dalla sede Inail competente per territorio.

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