Rapporti di lavoro

Ognissanti e 4 novembre: così la festività in busta paga

di Michele Regina

Il mese prossimo ricorrono la festività del 1° novembre (Ognissanti), che cade quest’anno di domenica e la ex festività del 4 novembre. Vediamo quale è il trattamento da riservare a queste giornate in busta paga.

1° novembre (Ognissanti)
La giornata del 1° novembre 2015, ai fini del trattamento economico previsto, a norma dell'art. 2, legge n. 260/1949 e del D.P.R. n. 792/1985 è considerata festività infrasettimanale.
La legge prevede un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali e la contrattazione collettiva integra tale disciplina dettagliando il trattamento.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.
Invece per la festività che non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Se la festività nazionale coincide con la domenica ai lavoratori spetta un ulteriore importo corrispondente ad una quota giornaliera di retribuzione. Ciò di solito corrisponde, salva diversa pattuizione contrattuale collettiva, ad 1/26 della retribuzione mensile fissa per i lavoratori retribuiti mensilmente e ad 1/6 per quelli retribuiti settimanalmente.
Per le festività che coincidono con il sabato è importante verificare sempre quanto disposto dai CCNL applicati. A tal riguardo vedasi anche la Nota del Ministero del Lavoro n. 1664 del 2006 .
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da CCNL applicato.

I lavoratori in Cig

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di CIG il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
—ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
—sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
—sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
—sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

4 novembre
La celebrazione della festività del 4 novembre (festa dell'Unità nazionale) viene celebrata dal 1977 nella prima domenica di novembre (e per tal motivo non è considerato un giorno festivo).
I CCNL stabiliscono se il trattamento da riconoscere sia quello della festività cadente di domenica o meno. Ad esempio il Ccnl dei Metalmeccanici, delle Telecomunicazioni- servizi telefonia o del Commercio, ma non solo questi, riconoscono quest'ultimo trattamento.
Pertanto è necessario anche in questo caso verificare puntualmente la disciplina contrattuale collettiva ai fini del trattamento da riconoscere ai lavoratori sia pagati ad ore che in misura fissa.

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