Agevolazione contributiva l. 407/90 e scgravio triennale
Con l’introduzione dello sgravio triennale per le assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (Legge n. 190/2014) sono stati soppressi, con riferimento alle assunzioni e trasformazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi di cui alla Legge n. 407/1990. Come precisato anche dall’INPS nella circolare n. 17/2015, tali agevolazioni continuano ad essere applicabili esclusivamente in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi effettuate entro il 31 dicembre 2014. In questi casi il datore di lavoro continua a fruire del beneficio contributivo disciplinato dal comma 9, articolo 8 della Legge n. 407/1990 fino alla naturale scadenza.