Tirocinio scolastico
L’art. 39, co. 1, D.L. n. 112/2008 prevede che il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Sono dunque esclusi dall’obbligo di iscrizione nel libro unico stagisti e tirocinanti. Nei casi in cui – a prescindere dall’esistenza di un obbligo in tal senso - viene erogata un’indennità per il rimborso delle spese/borsa di studio dato che trattasi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non deve essere compilato il Libro unico del lavoro, ma operano gli obblighi connessi al rilascio della certificazione unica (CU). Per facilitare gli adempimenti amministrativi è possibile e consigliabile elaborare un cedolino paga ai soli fini IRPEF (non vidimato).