Contrattazione

Datori alla cassa per l’addizionale Naspi

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Datori di lavoro alla cassa per vesare gli arretrati del contributo addizionale sul rinnovo dei contratti a termine. Come ha precisato il messaggio Inps 3447/2019, c’è tempo fino al 16 novembre per mettersi in regola con le somme arretrate del contributo Naspi, maggiorato in seguito al Dl 87/2018, il cosiddetto decreto “dignità”.

La circolare Inps 121 del 6 settembre ha disciplinato la gestione degli adempimenti informativi e degli obblighi contributivi legati alle maggiorazioni del contributo addizionale Naspi (con quota base all’1,4%) da applicare ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dal Dl 87/2018: il decreto ha stabilito l’aumento del contributo dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Sulla decorrenza della maggiorazione, già la circolare 17/2018 del ministero del Lavoro aveva precisato che, dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Dl 87/2018), il contributo addizionale a carico del datore di lavoro - pari all’1,4% della retribuzione imponibile a fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - era incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Restano invece esclusi dalla disposizione i rinnovi contrattuali dei lavoratori domestici.

Il meccanismo

Al primo rinnovo di un contratto a termine la misura ordinaria dell’addizionale Naspi dell’1,4% (sempre applicata sui contratti a tempo determinato), va incrementata dello 0,5%, determinando così il nuovo ammontare del contributo addizionale (1,9%). A questo si aggiunge l’incremento ulteriore dello 0,5% nel caso di un altro rinnovo. Un criterio di calcolo analogo va usato per eventuali rinnovi successivi, con riferimento all’ultimo valore base ottenuto per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.

Proroghe senza maggiorazione

La maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto a termine. Per non creare confusione è utile ricordare la differenza tra rinnovo e proroga, così come precisato dal ministero del Lavoro nella circolare 18/2014: si configura la proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, questo sia prorogato a un’altra data. Si ha un rinnovo , invece, quando l'iniziale contratto a termine raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

Proprio sul punto, suscita più di qualche perplessità il passaggio della circolare 121/2019 in cui l’Inps – sentito il parere del ministero del Lavoro – sostiene che la maggiorazione del contributo scatti anche in caso di modifica della causale originariamente apposta al contratto a termine, poiché questa sarebbe assimilabile al rinnovo (sebbene l’ulteriore contratto prosegua senza soluzione di continuità).

Invece, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, apponendo per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo, quindi l’incremento non è dovuto. L’aumento del contributo opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con lo stesso lavoratore, o nell’ipotesi inversa, avendo il decreto 87/2018 esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato.

Le indicazioni operative

I datori di lavoro coinvolti dal versamento della maggiorazione del contributo addizionale Naspi, a partire dal mese di competenza settembre 2019, devono esporre nel flusso Uniemens, nella sezione «AltreADebito» di «DatiRetributivi» di «DenunciaIndividuale», i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione. Per il versamento della maggiorazione del contributo addizionale Naspi per il periodo pregresso (dal 14 luglio 2018 ad agosto 2019), i datori devono riportare per ogni lavoratore interessato - nel flusso di competenza settembre o di ottobre 2019 - i valori complessivi relativi a ciascuno dei rinnovi avvenuti nel periodo interessato. Per i dipendenti non più in azienda, nella sezione individuale dei flussi Uniemens, vanno valorizzati gli stessi elementi riportati sopra per i dipendenti ancora in forza.

Leggi il vademecum per i versamenti

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