Adempimenti

Cigs anche per le cooperative agricole di trasformazione dei prodotti

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di Luca Vichi

Il ministero del Lavoro torna a occuparsi dei nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto integrando le istruzioni in precedenza fornite con la circolare 24/2015.
I chiarimenti contenuti nella circolare 30 del 9 novembre 2015 riguardano gli ambiti relativi al campo di applicazione, alle causali di intervento e alle modalità di presentazione dell'istanza.


I chiarimenti per le cooperative agricole
La lettera f), comma 1, articolo 20 del Dlgs 148/2015 individua tra i datori di lavoro beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario le imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi.
La circolare in commento precisa che:
- rientrano in tale definizione anche le imprese cooperative e loro consorzi che manipolano prodotti agricoli in quanto il concetto di trasformazione include anche quello di manipolazione;
- rientrano tra i soggetti beneficiari della Cigs anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli. Ciò ai sensi non della lettera f), comma 1, articolo 20, ma ai sensi della lettera a), comma 2, articolo 20.

La casistica della cessazione di attività
Il Dlgs 148/2015 prevede come si possa richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà.
In materia di crisi per cessazione di attività, la circolare 30/2015 chiarisce che, con riferimento all'unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito del trattamento di Cigs per crisi per cessazione (anche sulla base della previgente disciplina), non è possibile accedere nuovamente a un trattamento di Cigs, per qualunque causale.
Ciò in considerazione del fatto che:
- l'unità produttiva è cessata;
- i lavoratori sono stati gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso alla Cigs.


Proroga di trattamenti Cigs con normativa previgente
La circolare 24/2015 prevede che alle istanze presentate precedentemente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 148/2015) e alle istanze relative a proroghe dei trattamenti di Cigs nell'ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione nonché nell'ambito di contratti di solidarietà già presentati alla medesima data, si applichino le disposizioni relative al procedimento amministrativo di cui alla previgente normativa.
Con particolare riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti Cigs relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati al 24 settembre 2015, la circolare 30/2015 prevede l'applicazione del termine dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Ciò in considerazione del fatto che l'articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva, ai sensi della previgente disciplina, essere relativa a periodi superiori a 12 mesi.
Nel caso dunque in cui la domanda relativa la primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente anche con riferimento al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al Tfr.
Ciò vale anche in caso di istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015.

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