Rapporti di lavoro

Sette giorni ai neopapà anche in più tranche

La legge di Bilancio 2020 ha aumentato i giorni di congedo obbligatorio e ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

I lavoratori che diventano papà nel 2020 hanno diritto a due giorni in più per la nascita o l’adozione dei figli, poiché la legge di Bilancio 2020 ha esteso ulteriormente le misure a sostegno del padre lavoratore. Infatti, per l’anno solare 2020, l’articolo 1, comma 342, della legge 160/2019 ha aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio e ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

In pratica, ai padri lavoratori dipendenti, in caso di nascita, adozione o affidamento di un figlio avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 spettano cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa. I giorni salgono invece a sette per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Il congedo obbligatorio (in realtà non ci sono sanzioni per chi non ne fruisce) e quello facoltativo per i padri lavoratori sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla cosiddetta riforma Fornero (la legge 92/2012), prevedendo che il padre, in occasione della nascita dei figli, potesse godere di un giorno di congedo paternità Inps obbligatorio più altri due giorni di congedo facoltativo (in alternativa al congedo di maternità della madre), entro il quinto mese di vita del figlio. Nel 2016, in via sperimentale, la legge di Stabilità aveva modificato la normativa aumentando il congedo obbligatorio da un giorno a due giorni, mantenendo il congedo facoltativo a due giorni. Nel 2017 vengono poi confermati i giorni del congedo obbligatorio, ma abrogato il giorno facoltativo. A partire dal 2018, il congedo obbligatorio diventa di quattro giorni e viene ripristinata la possibilità di chiedere un solo giorno facoltativo in sostituzione della madre; nel 2019, l’astensione obbligatoria passa a cinque giorni e infine, sempre nell’ottica di maggiore condivisione della genitorialità, per il 2020 i giorni obbligatori diventano sette. Tutto questo riguarda i dipendenti privati. Per i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che il ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.

Il congedo obbligatorio
I giorni di congedo “obbligatorio” vanno goduti entro il quinto mese di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia-Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali-internazionali e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il limite temporale dei cinque mesi.

Il congedo obbligatorio è da considerarsi un diritto autonomo e aggiuntivo a quello della madre e spetta al padre lavoratore indipendentemente dal diritto della mamma al proprio congedo di maternità, ed è riconosciuto anche al papà che fruisce del congedo di paternità. Il congedo può essere fruito in giorni consecutivi o in maniera frazionata, ma sempre per giornate intere di lavoro, perché la legge non prevede la fruizione a ore.

Il giorno facoltativo
Il congedo facoltativo, invece, dà l’opportunità al padre di astenersi un giorno dal lavoro solo in alternativa alla madre. Questa possibilità è infatti subordinata alla scelta della mamma lavoratrice di rinunciare a un giorno di astensione per maternità a favore del papà, con la conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria. Il giorno facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato sempre entro cinque mesi dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della mamma. Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

L’indennità
Per quanto riguarda l’indennità, i giorni di congedo sono interamente retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa. Il padre lavoratore dipendente ha infatti diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, sia nel caso di congedo obbligatorio, sia per quello facoltativo. In entrambi i casi, l’indennità è interamente a carico dell’Inps e, come di consueto, viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro e successivamente conguagliata tramite l’Uniemens. L’importo da porre a conguaglio va esposto all’interno del flusso Uniemens nell’elemento «CausaleRecMat» di «MatACredAltre» di «MatACredito» e deve essere valorizzata la causale che varia a seconda della tipologia di congedo richiesta dal lavoratore.

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