Contrattazione

Operativo l’apprendistato professionalizzante nel settore dei giornali quotidiani

di Rossella Quintavalle

Il 16 ottobre Fieg e Asig unitamente a Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, hanno siglato l'accordo finalizzato a rendere operativo il contratto di apprendistato professionalizzante per i dipendenti che applicano il Ccnl di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, rinnovato il 19 dicembre 2018, definendone i profili formativi e la modalità di erogazione della formazione.

Nel rinnovo del dicembre 2018, la definizione di tale istituto, inserito nella parte generale del contratto, era stata affidata a una specifica commissione incaricata di regolamentarne i profili formativi, i contenuti, la durata e le modalità di erogazione della formazione, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Il contratto di apprendistato, attivato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e di durata massima di tre anni e minima di sei mesi, deve essere accompagnato da un piano formativo che rappresenti il percorso utile ad acquisire le competenze professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati e finalizzati all'assegnazione della qualifica finale; in tale piano deve trovare posto l'indicazione di un tutor aziendale dotato di professionalità e competenze adeguate alla formazione da impartire all'apprendista.

Per le aziende sino a 15 dipendenti, la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.

Nel monte ore del piano formativo devono essere individuate le ore da dedicare all'inizio del rapporto di lavoro a igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successivamente alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro e all'organizzazione e al ciclo produttivo aziendale ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.

La formazione acquisita deve essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore ovvero, in mancanza della relativa attuazione regionale, tramite attestazione redatta secondo il format allegato all'accordo in esame, ove dovranno essere indicati i dati di apprendista e tutor, la formazione effettuata durante il contratto di apprendistato suddivisa per nozioni acquisite e ore dedicate a ciascuna materia, con la specifica delle modalità con cui tali nozioni sono state impartite, se on the job, affiancamento o altra modalità; infine dovrà essere indicata la qualificazione, ai fini contrattuali, conseguita. Tale "libretto formativo" deve essere firmato di volta in volta dal tutor, dal lavoratore e infine dal datore di lavoro.

Le 80 ore medie annue di formazione svolte dall'azienda devono essere integrate dalla formazione pubblica disciplinata dalle Regioni, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio, tenendo presente che le cognizioni impartite per la conoscenza della realtà aziendale saranno oggetto di formazione interna, anche in affiancamento e on the job, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda anche con modalità di e-learning. Per i datori con sede in più regioni è possibile fare riferimento a quella ove è stata fissata la sede legale dell'azienda.

Si ricorda che per quanto stabilito nel Ccnl di dicembre 2018 la retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle seguenti percentuali calcolate sul minimo salariale del livello di inquadramento:
- 1° anno: 70%;
- 2° anno: 80%;
- 3° anno: 90%.
I sottoscrittori l'accordo sono concordi nel finanziare i percorsi formativi aziendali utilizzando le risorse di Fondimpresa.

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