Adempimenti

Contratto di espansione, penalità per chi è fuori Cigs

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone


Le imprese di grandi dimensioni (oltre 1.000 addetti) che non gravitano in orbita Cigs e che sottoscrivono il contratto di espansione, non accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto a sostegno delle riduzioni orarie cui può essere interessato il personale coinvolto in attività formative e di riqualificazione. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro nella circolare 18/2019.

Probabilmente indotti dalla particolare formulazione della norma e dalle prime indicazioni contenute nella circolare 16/2019, i tecnici ministeriali tornano ora sul nuovo istituto contrattuale introdotto nel nostro ordinamento, in via sperimentale per il biennio 2019-2020, dal decreto legge 34/2019, in sostituzione del contratto di solidarietà espansiva.

Le imprese operanti in settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali previsti dall'articolo 26 del Dlgs 148/2015, che dovessero aderire al contratto di espansione, potranno quindi contare solamente su una delle due misure previste dalla norma, ossia sullo scivolo pensionistico che accompagna i lavoratori più prossimi alla pensione fino alla percezione dell'assegno di quiescenza.

Il comma 5 dell'articolo 41 stabilisce che, nel periodo intercorrente tra l'uscita dall'azienda e l'accesso alla pensione, i lavoratori coinvolti nel contratto di espansione che sottoscrivano appositi accordi di non opposizione al licenziamento e manifestino per iscritto il proprio assenso a essere coinvolti nell'operazione di interscambio con nuove professionalità, percepiranno un'indennità mensile pari al trattamento pensionistico lordo, maturato al momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Detta indennità è costituita dalla Naspi (se spettante, in base alle regole previste) e da una integrazione – utile a colmare la differenza di importo - a carico dell'azienda. Per questo intervento la norma prevede uno stanziamento pari a 23,1 milioni di euro per il triennio 2019-2021 che - come ha affermato il ministero nella due circolari 16 e 18/2919 - sono interamente destinati a coprire gli oneri della Naspi.

Vale la pena di osservare che nella circolare 18/2019 il ministero del Lavoro non ritiene di affrontare un aspetto, contenuto in un passaggio della precedente circolare 16/2019, che per la sua formulazione ha generato un dibattito tra gli addetti ai lavori. Ci si riferisce alla palese esclusione, voluta dal Dicastero, dell'applicabilità di alcuni principi, attinenti alle regole generali di governo della cassa, che sono contenuti nel capo 1 del decreto di riordino degli ammortizzatori sociali (Dlgs 148/2015). Tra questi, lo ricordiamo, vi sono quelli relativi: ai lavoratori destinatari dell'intervento, alle giornate di effettivo lavoro (90) necessarie per l'accesso alla prestazione, all'applicazione del contributo addizionale, all'operatività della decadenza semestrale per il recupero della prestazione da parte dell'impresa.

Secondo quanto già affermato nella circolare dello scorso settembre, a detta dei tecnici ministeriali, le sole regole applicabili sono quelle connesse alla misura dell'intervento salariale (articolo 3) e alla contribuzione figurativa (articolo 6). Ne deriva, quindi, che la cassa collegata al contratto di espansione, anche se inequivocabilmente qualificata anche dalla norma (articolo 41, comma 3), come un intervento straordinario in deroga ai soli limiti di durata specifici e complessivi della Cig (deroga confermata e sottolineata nella successiva circolare 18/2019), sfugge a tutte le regole generali di sistema.

Questo aspetto - che rende la disposizione incongruente con la restante legislazione in materia - concretizza l'erogazione di un trattamento straordinario di cassa a tutti i lavoratori (compresi dirigenti, lavoranti a domicilio e apprendisti di tutte le tipologie), a prescindere dall'anzianità lavorativa posseduta nell'unità produttiva interessata. In ultima analisi, dunque, il contratto di espansione è la chiave che apre la porta alla Cigs (per tutti i lavoratori interessati dalla riduzione oraria) stravolgendo l'impianto normativo di riferimento come da ultimo delineato dal Dlgs 148/2015.

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