Contenzioso

Quando opera la continuazione in caso di più illeciti datoriali

di Valeria Zeppilli

In materia di sanzioni amministrative applicate al datore di lavoro non sempre c’è chiarezza circa l'operatività dell'istituto della continuazione in caso di pluralità di illeciti datoriali.
Le ipotesi che si possono prospettare sono infatti molteplici e, in particolare, vi possono essere più illeciti derivanti da un'unica azione od omissione, più illeciti derivanti da più azioni od omissioni e le ipotesi, particolari, in cui tali illeciti derivino dalla violazione di norme sulla previdenza e sull'assistenza obbligatoria.
In proposito risulta quindi particolarmente interessante l'intervento chiarificatore della Corte di cassazione, che sul punto si è soffermata in molteplici occasioni e, da ultimo, con recente ordinanza del 13 maggio 2019, n. 12695.
I giudici di legittimità, in tale pronuncia, hanno infatti precisato che l'istituto della continuazione in materia di violazioni amministrative, di cui all'articolo 8 della legge n. 689/1981, si applica di norma solo se da un'unica azione o un'unica omissione derivi una pluralità di violazioni.
Nell'ipotesi in cui, invece, alla base delle molteplici violazioni vi siano più azioni o più omissioni, la continuazione si applica in un solo caso: se tali violazioni abbiano a oggetto la previdenza e l'assistenza obbligatoria.
Il principio, già più volte sancito dalla giurisprudenza, trova conferma nel fatto che il predetto articolo 8 prevede espressamente che il cumulo giuridico tra sanzioni opera in caso di concorso formale tra le violazioni contestate (e, quindi, quando da un'unica azione od omissione derivino più violazioni), ma non può essere invocato in via generale in ipotesi di concorso materiale (ovverosia quando da più azioni od omissioni derivino più violazioni), posto che tale possibilità è stabilita solo per le violazioni in materia di assistenza e previdenza.
La Cassazione ha poi precisato che in ipotesi simili non può trovare applicazione neanche l'articolo 81 del Codice penale, che disciplina il concorso formale e il reato continuato, in quanto l'illecito penale e quello amministrativo sono da tenere separati alla luce della loro «differenza morfologica» e del «diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due patologie di illecito».

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