Al via le nuove associazioni tra professionisti
A più di tre anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (legge 247/2012) sono state finalmente identificate le categorie professionali che, con gli avvocati regolarmente iscritti all'albo forense, potranno partecipare alle associazioni multidisciplinari.
Il decreto del ministero della Giustizia numero 23 del 4 febbraio 2016, dà infatti attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 2, della legge 247/2012, che ha introdotto la possibilità per gli avvocati di associarsi con altre figure professionali, allo scopo di offrire alla propria clientela un'assistenza integrata e completa.
Ammessi a partecipare alle associazioni multidisciplinari sono i professionisti iscritti alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- ordine degli assistenti sociali;
- ordine degli attuari;
- ordine nazionale dei biologi;
- ordine dei chimici;
- ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ordine dei geologi;
- ordine degli ingegneri;
- ordine dei tecnologi alimentari;
- ordine dei consulenti del lavoro;
- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ordine dei medici veterinari;
- ordine degli psicologi;
- ordine degli spedizionieri doganali;
- collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- collegio dei geometri e geometri laureati.
Il decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 50 del 1° marzo 2016, entrerà in vigore il 16 marzo, con sollievo per tutti quei professionisti che, dopo aver appreso con favore la possibilità di creare nuove sinergie con altre professionalità, attendevano il via libera del ministero per concretizzare i nuovi progetti.
La regolamentazione delle associazioni tra professionisti – precisa il decreto – è demandata alla legge professionale, nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.
L'esigenza di superare le restrizioni imposte dalla normativa nazionale all'esercizio dell'attività professionale in forma aggregata era impellente. L'esperienza degli ultimi anni infatti ci insegna che le imprese sono sempre più orientate a rivolgersi a un unico fornitore, di dimensione preferibilmente medio/grande, che disponga, al proprio interno, di un ventaglio di professionalità capaci di rispondere alle molteplici esigenze aziendali.
A questo proposito, basti considerare il grande successo che, nel nostro Paese, hanno conosciuto le società di matrice estera che forniscono assistenza alle imprese in ogni ambito del diritto, nella gestione e nell'organizzazione dell'impresa, nell'ottimizzazione della forza lavoro, nello studio di fattibilità di nuovi progetti industriali, eccetera. Si tratta di società precluse alla maggior parte dei professionisti iscritti ai relativi albi professionali, per restrizioni imposte dalle leggi professionali nazionali. Oggi, attraverso le associazioni multidisciplinari, i professionisti potranno ampliare la loro offerta di servizi e la loro struttura, potendo così competere sul mercato con le grandi società di consulenza che fino ad oggi hanno fagocitato i piccoli studi professionali. Con un vantaggio in più: quello di poter esercitare appieno l'attività professionale.